Scuola, corsi abilitanti docenti: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM

Tutte le info sui corsi di formazione in ingresso a regime e in via transitoria.

In Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 224 del 25 settembre 2023) è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023 “Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

I contenuti del DPCM

Chi può organizzare i corsi

Il percorsi di formazione iniziale possono essere erogati da Centri multidisciplinari individuati da Università e Istituzioni AFAM, anche in forma aggregata, attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con l’indicazione dell’istituzione capofila
L’accreditamento iniziale e periodico dei percorsi è in capo al Ministero dell’Università e della Ricerca, sentito il parere dell’ANVUR. La stessa ANVUR avrebbe dovuto pubblicare, entro il 15 settembre 2023, le Linee Guida per la valutazione dei requisiti dei percorsi

Costi

2.500 euro per i corsi da 60 CFU/CFA
2.000 euro per i corsi da 30 CFU/CFA

150 euro per le prove finali

Quali tipologie di corsi verranno attivati

1. Corsi abilitanti da 60 CFU: organizzazione e accesso

Tempi: in prima applicazione dovrebbero concludersi entro maggio 2024.
Titolo di accesso: è quello che consente di insegnare una disciplina in una classe di concorso secondo la normativa vigente (qui la nostra app). Inoltre, possono accedere coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per gli iscritti ai percorsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l’accesso è subordinato all’acquisizione di 180 CFU.
Riserva di posti: la norma prevede per i primi tre cicli dei percorsi abilitanti una riserva di posti pari al 45% per il primo ciclo e pari al 35% per il secondo e terzo ciclo per le seguenti categorie:

  • coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno 3 anni nei 5 precedenti, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso
  • coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del DL 73/21
  • titolari di contratti di docenza nellambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni (per questi ultimi la riserva è pari al 5%).

Il testo del DPCM non ha recepito gli ultimi interventi normativi del Parlamento sulla riserva, per cui serviranno ulteriori indicazioni che chiederemo.

Organizzazione corsi: per il 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi potranno essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche sincrone, in misura non superiore al 50% del totale.
Struttura del percorso: è prevista l’acquisizione di almeno 10 CFU/CFA di area pedagogica e 20 crediti tra tirocinio diretto e indiretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio diretto, l’impegno in presenza nelle classi è pari almeno a 12 ore.
Obbligo di frequenza: è fissato al 70% per ogni attività formativa.
Prova finale: consiste in una prova scritta e in una lezione simulata.
Prova scritta: sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio diretto e indiretto.
Lezione simulata: ha durata massima di 45 minuti e verte su un tema proposto dalla Commissione 48 ore prima della prova. Richiede la progettazione, anche mediante tecnologie digitali multimediali, di un’attività didattica innovativa, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche.
Riconoscimento dei 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022: possono essere riconosciuti nell’ambito dei corsi formativi abilitanti da 60 CFU/CFA, fermo restando l’obbligo di conseguire almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.
Focus ITP: fino al 31 dicembre 2024 i diplomi che danno accesso alle classi di concorso per Insegnanti tecnico pratici (ITP) rimangono validi ai fini della partecipazione ai concorsi e ai fini dell’accesso ai corsi abilitanti.

2. Percorsi formativi abilitanti da 30 CFU on-line per docenti abilitati su altro grado/classe di concorso oppure specializzati sostegno

A chi sono rivolti: docenti già in possesso di abilitazione su altra classe di concorso o altro grado di istruzione o di specializzazione su sostegno
Contenuti della formazione: riguardano l’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.
Organizzazione dei corsi: mediante modalità telematiche sincrone, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati per la formazione abilitante.
Prova scritta: una progettazione didattica innovativa inerente alla disciplina della classe di concorso
Numero di posti: i corsi attivabili con questa modalità vanno in deroga ai limiti di sostenibilità previsti nella programmazione effettuata dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

3. Percorsi formativi abilitanti da 30 CFU

A chi sono rivolti: ai docenti che abbiano maturato tre anni di servizio negli ultimi cinque presso le scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso e coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale del concorso “straordinario bis” (di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106).
Il testo del DPCM non contiene indicazioni su questo percorso, che pure è previsto dalla norma. Ci aspettiamo e chiederemo indicazioni in merito.

4. Percorsi formativi transitori da 30 CFU per i neo-laureati o per coloro che non hanno acquisito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022
Sono richiesti per accedere ai concorsi banditi fino a fine 2024 agli aspiranti in possesso di idoneo titolo di studio che non hanno acquisito i 24 CFU/CFA entro il 31 ottobre 2022.
Qualora si risulti vincitori di concorso sono previsti ulteriori percorsi pari a 30 CFU/CFA da integrare dopo il concorso.
Nell’ambito dei 30 CFU/CFA è prevista l’acquisizione di competenze pedagogiche, didattiche e metodologiche e lo svolgimento di attività di tirocinio diretto.
Tempi: in prima applicazione i corsi si dovrebbero concludere entro il 28 febbraio 2024.

5. Percorsi formativi da 30 o 36 CFU/CFA per i vincitori di concorso che hanno partecipato senza essere già abilitati

Questi corsi saranno attivati per coloro che partecipano ai prossimi concorsi senza abilitazione. Sono così articolati:

  • 30 CFU per coloro che partecipano con il titolo di accesso + 3 anni di servizio negli ultimi 5 nella scuola statale, di cui uno sulla classe di concorso specifica;.
  • 30 CFU per coloro che partecipano al concorso avendo conseguito 30 CFU/CFA di cui al punto 4;
  • 36 CFU per coloro che partecipano con il titolo di accesso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

Prova finale: è costituita da una prova scritta e una prova orale.
Prova scritta: un intervento di progettazione didattica innovativa inerente la disciplina della classe di concorso.
Prova orale: è una lezione simulata su un tema assegnato 48 ore prima dalla Commissione.

Le nostre osservazioni

Come FLC CGIL non possiamo non sottolineare il ritardo con cui questo provvedimento, atteso sin dal luglio 2022, viene emanato.
Ora è necessario che i due ministeri coinvolti, MIM e MUR, collaborino per avviare celermente i percorsi.

Riteniamo grave la scelta di non finanziare le attività formative con apposite risorse, facendo ricadere i costi su docenti precari e studenti.

Auspichiamo che all’interno dei Centri le Università statali abbiano un ruolo di primo piano affinché la formazione del futuro corpo docente non venga appaltata alle università private telematiche e subordinata a leggi di mercato.

La formazione è un diritto dei lavoratori e dei precari e uno strumento indispensabile di crescita delle professionalità che operano nella scuola, per questo deve essere accessibile, strutturale nel tempo e erogata da istituzioni statali.