FLC Cgil Monza e Brianza


PENSIONE: COM'E', COME SARA'

 

Dall'1/1/2008 cambiano in peggio le regole per andare in pensione.
In questa pagina il quadro riassuntivo relativo al personale scolastico
dopo l'approvazione della legge n° 243/04 in vigore dal 6 ottobre 2004.
 

Vedi:
Numero monografico del giornale  sulle Pensioni


Pensione Retributiva

La pensione dei pubblici dipendenti con almeno 18 anni di contribuzione al 31/12/95 è calcolata interamente col metodo retributivo. Si assume cioè come riferimento la retribuzione annua lorda percepita:

Chi al 31/12/95 aveva una contribuzione inferiore a 18 anni va col sistema misto (detto anche contributivo pro-rata) cioè retributivo per gli anni fino al 95, contributivo per l’anzianità maturata dall’1/1/96.

La pensione retributiva o mista si articola in:


Pensione di vecchiaia  fino al 31/12/2007

Matura con i seguenti requisiti anagrafici e contributivi:

 

Età e contributi Solo contributi
donne  60 + 20 40
uomini  65 + 20 40
Tali condizioni  possono essere raggiunte entro il 31 dicembre dell’anno in cui si va in pensione (art. 59   l. 449/97). Ciò non penalizza più i lavoratori della scuola nati da settembre a dicembre, i quali finora cessavano l’anno scolastico successivo rispetto ai nati nello stesso anno solare entro il 31 agosto.
Infatti, per il personale scolastico non valgono le “finestre di uscita” degli altri lavoratori pubblici o privati, ma si cessa dal servizio obbligatoriamente il 1° settembre, inizio dell’anno scolastico.
Il 31/8/2005 potranno, quindi, andare in pensione le donne nate entro il 31/12/1945 e gli uomini nati entro il 31/12/1940, con almeno 20 anni di contributi (19 anni 11 mesi 16 giorni) maturati sempre al 31/12/2005. Per raggiungere i 20 o i 40 anni, i quattro mesi da settembre a dicembre sono considerati utili, per cui per il personale scolastico, obbligato a cessare dal 1° settembre, bastano, al 31 agosto, 19 anni, 7 mesi, 16 giorni oppure 39 anni, 7 mesi e 16 giorni di anzianità contributiva.
Le donne che maturano i 60 anni e vogliono rimanere in servizio non debbono presentare alcuna istanza in quanto l’età di collocamento a riposo d’ufficio è anche per loro di 65 anni.
Si può restare fino a 67 anni, in tal caso chi compie i 65 entro il 31 agosto dell’anno deve farne richiesta entro il 10 gennaio. Chi era già in servizio nel 74 in ruolo o incaricato può rimanere fino a 70 anni, se non ha maturato 40 anni di contribuzione. La legge n. 186/2004  dà facoltà all’amministrazione di accogliere richieste fino a 70 anni per tutti. 
L’anzianità contributiva è comprensiva di ruolo, preruolo, riscatti, ricongiunzioni, militare, etc…
Il calcolo avviene con arrotondamenti  al mese. I mesi da settembre a dicembre non valgono però ai fini dell'ammontare della pensione, per cui una docente nata il 23/12/45 in servizio dal 1° ottobre 1985 potrà cessare dal 1° settembre 2005, ma la sua pensione sarà calcolata su 19 anni e 11 mesi.
La richiesta per accedere alla pensione di vecchiaia va inoltrata presso la segreteria della propria scuola entro il 10 gennaio 2005, data fissata per decreto dal Ministero Istruzione, Università, Ricerca (Miur).
Chi presenta domanda di dimissioni dal servizio dopo tale data andrà in pensione dall’anno successivo.

 

Pensione di vecchiaia  dall’1/1/2008

 

Continuano a valere i requisiti vigenti:

 

Età e contributi Solo contributi
donne  60 + 20 40
uomini  65 + 20 40

             

 

Chi matura il diritto alla vecchiaia entro il 31/12/2007 e non lo esercita può richiedere all’Inpdap il relativo certificato e andare successivamente in pensione con le attuali regole di requisiti e calcolo.

Ciò non garantisce affatto che una legge futura non possa cambiare l’attuale disposizione (tutto può sempre essere modificato, sostituito o abrogato).

E’ null’altro che una promessa finalizzata a convincere i lavoratori a rimanere in servizio.

 


 

 Pensione d’anzianità entro il 31/12/2007

 

 Requisiti per la pensione di anzianità fino al 31/12/2007

(tabella D art. 59 c.6  l.449/97)

 

Anno Età e Anzianità Sola Anzianità
2005 57 e 35 38
2006 57 e 35 39
2007 57 e 35 39

 

 

La pensione d’anzianità viene richiesta da chi non ha raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia, ma ha 57 anni d’età e 35 di contributi, o, a prescindere dall’età, 38 di contributi (39 dal 2006).

Il 31/8/2005, il personale della scuola, a prescindere dal sesso, con domanda di dimissioni dal servizio presentata entro il 10 gennaio 2005 potrà andare in pensione se nato entro il 31/12/48 e se, entro il 31/12/2005, abbia fra ruolo, pre-ruolo, servizi privati ricongiunti, università, etc. 35 anni (34 a. 11 m. 16 g.) d’anzianità contributiva. Con 38 anni si prescinde dall’età.

Per il periodo settembre-dicembre ai fini dell'anzianità contributiva vale quanto detto prima, per cui di fatto al 31/8 bastano rispettivamente 34 anni, 7 mesi e 16 giorni e 37 anni 7 mesi e 16 giorni di servizio.

 

 

Pensione d’anzianità dall’1/01/2008

 

Requisiti per la pensione di anzianità dall’1/1/2008

(l. 243/2004)

 

Anno Età e Anzianità Sola Anzianità
2008 60 e 35 40
2009 60 e 35 40
2010 61 e 35 40
2011 61 e 35 40
2012 61 e 35 40
2013 61 e 35 40
dal 2014 62 e 35 40

 

Vengono pesantemente inaspriti i requisiti anagrafici per accedere alla pensione d’anzianità, la più utilizzata dai lavoratori della scuola.
Di fatto si passa da quota 92 (57 + 35) a quota 95 (60 + 35) per il biennio 2008-2009, a quota 96 (61 + 35) per il triennio 2010-2013 e dal 2014 a quota 97. Viene cancellata la pensione d’anzianità retributiva alle donne,  le quali possono continuare ad andare fino al 2015 con 57 + 35 ma con il calcolo contributivo, quindi con una vistosa penalizzazione mediamente compresa fra il 20 – 30%.

 


 

Pensione d’anzianità per i lavoratori precoci fino al 31/12/2007

Requisiti per chi ha almeno un anno di contributi versati dai 14 ai 19 anni di età.

 Tabella precoci  (art.59  449/97)

 

Anno Età e Anzianità Sola Anzianità
2005 56 e 35 38
2006 57 e 35 39
2007 57 e 35 39

 

 

 Pensione d’anzianità per i lavoratori precoci  dall’1/1/2008

 

Nessun beneficio per chi è èntrato in età scolare nel mondo del lavoro.

 


 

Pensione d’anzianità + part-time fino al 31/12/2007

 

 Requisiti per pensione + part-time

(tabella D art.59 l.449/97)

 

Anno Età e Anzianità Sola Anzianità
2005 57 e 35 38
2006 57 e 35 39
2007 57 e 35 39

 

 

 E’ consentito percepire la pensione e rimanere in servizio con un numero di ore non inferiore al 50% dell’orario pieno. La retribuzione complessiva non può superare la somma percepita in servizio ad orario pieno. Tale opportunità è consentita solo a coloro che hanno maturato i requisiti per accedere al trattamento pensionistico d‘anzianità.

 

 

 Pensione d’anzianità + part-time dall’1/1/2008

 

Si applica la nuova tabella per le pensioni d’anzianità.

 


Pensione d’invalidità

 

La pensione d’invalidità (dispensa per infermità) è stata per il momento risparmiata dal “riordino” previdenziale introdotto dalla legge Maroni (l. 243/2004). Si matura con 15 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica, previa visita medico-collegiale presso la Commissione provinciale di verifica che ha preso il posto dei collegi Asl. Il relativo trattamento calcolato sulla propria anzianità contributiva decorre, contrariamente alle pensioni d'anzianità e di vecchiaia che partono sempre dal 1° settembre, da qualunque giorno dell’anno. Per importi mensili molto bassi è prevista, in rapporto al reddito complessivo, l’eventuale integrazione al trattamento minimo Inps di circa 412 €.
Un  parere del Consiglio di Stato del giugno 2004 nega al docente dichiarato inidoneo all’insegnamento di rinunciare all’utilizzo in altri compiti e accedere alla dispensa per infermità come avveniva prima.

 

 


Pensione d’inabilità

 

In caso di infermità al 100% e contestuale inidoneità a qualsiasi proficuo lavoro, si può richiedere, previo accertamento collegiale presso le commissioni provinciali di verifica, la pensione d'inabilità.

In tale ipotesi, a prescindere dall’età, bastano 5 anni di contribuzione, di cui 3 nell’ultimo quinquennio.

La pensione d’inabilità per chi aveva almeno 18 anni al 31/12/95 viene calcolata aggiungendo all’anzianità maturata gli anni mancanti a 65, età fissata per il collocamento a riposo d'ufficio, fino a totalizzare non più di 40 anni di anzianità contributiva.

Per chi aveva al 31/12/95 meno di 18 anni, la maggiorazione viene calcolata sugli anni mancanti a 60.

 

 


 

Pensione ai superstiti

 

Spetta al coniuge e/o figli minori del dipendente già in pensione (pensione di reversibilità) o morto in  servizio con almeno 15 anni di anzianità complessiva oppure 5 anni di contribuzione di cui 3 nell’ultimo quinquennio (pensione indiretta).

L’importo della pensione, in mancanza di figli minori o studenti entro i 26 anni, può essere ridotto in rapporto al reddito del nucleo familiare.

Come nel caso di pensione di vecchiaia e invalidità, per importi mensili molto bassi è prevista, sempre in base al reddito complessivo, l’eventuale integrazione al trattamento minimo Inps.

 


 

Cumulo pensione retributiva-mista con redditi di lavoro

 

Il cumulo tra trattamento pensionistico e redditi da lavoro dipendente o autonomo è consentito:

 In tutti gli altri casi c’è una trattenuta che in ogni caso non può superare il 30% del reddito da lavoro percepito.

 

Pensioni d'anzianità

Redditi di lavoro dipendente: non sono cumulabili. A chi si rioccupa alle dipendenze di terzi la pensione viene interamente trattenuta.

Redditi di lavoro autonomo:  trattenuta dell’importo minore fra:

Pensioni d’invalidità

Redditi di lavoro dipendente:    trattenuta del  50% della quota di pensione eccedente il minimo Inps.

Redditi di lavoro autonomo :     trattenuta dell’importo minore fra:

 


Cumulo pensione retributiva–mista dopo la legge  Maroni

 

Con un decreto legislativo da approvare entro il 6 ottobre 2005 saranno emanate nuove norme per “… ampliare progressivamente la cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi di lavoro dipendente e autonomo....” 

 



 

Pensione Contributiva

 

Pensione di vecchiaia contributiva fino al 31/12/2007

57 anni d’età e 5 anni di contribuzione effettiva

 

La riforma Dini (l. 335/95) ha introdotto dall'1/1/1996 il sistema di calcolo contributivo.

Questo nuovo metodo si applica integralmente a tutti gli assunti dall’1/1/96. Per il personale che al 31/12/95 vanti un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni si applica il sistema misto, cioè retributivo per l’anzianità acquisita a tale data, contributivo per l’anzianità successiva al 31/12/95.

La pensione di vecchiaia contributiva, (non esiste la pensione d’anzianità contributiva), matura per uomini e donne con almeno 57 anni d’età e 5 anni di contribuzione a condizione che il suo importo mensile non sia inferiore a 1,2 volte il valore dell’assegno sociale (440 € circa nel 2004). Non è prevista, infatti, alcuna integrazione al minimo come per le pensioni retributive. Questo vincolo cessa al compimento dei 65 anni, età dalla quale l’assegno viene erogato a prescindere dal suo importo.

Il calcolo della pensione contributiva somma i contributi annui, cioè il 33% circa della retribuzione, rivalutati in base a coefficienti comunicati annualmente dall’Istat e relativi al tasso di crescita dell’economia. Al risultato, detto Montante Individuale, si applicano i seguenti coefficienti di trasformazione correlati all’età:

 

Età Coeff. Età Coeff.
57 4.720% 62 5.512%
58 4.860% 63 5.706%
59 5.006% 64 5.911%
60 5.163% 65 6.136%
61 5.234% - -

 

 

Il prodotto del montante per il coefficiente costituisce la pensione annua lorda.

L’opzione per il calcolo contributivo è consentita a quanti al 31/12/95 avevano meno di 18 anni di contributi, a condizione che abbiano almeno 15 anni  di contribuzione, di cui 5 dall’1/1/96. Per quanti possono esercitare l’opzione è previsto che gli enti previdenziali predispongano a richiesta due schemi di calcolo per consentire all’interessato una scelta consapevole.

 

 

Pensione di vecchiaia contributiva dall’1-1-2008

 

60 anni di età e 5 anni di contribuzione effettiva per le donne
65 anni di età e 5 anni di contribuzione effettiva per gli uomini

 

oppure per tutti:

 

60 anni di età e 35 di contributi fino al 2009
61 anni di età e 35 di contributi fino dal 2010 al 2013
62 anni di età e 35 di contributi fino dal 2014
40 anni di contribuzione effettiva (esclusi riscatti o contributi volontari)

      

Età Coefficiente
60 5,163 %
61 5,234 %
62 5,512 %
63 5,706 %
64 5,911 %
65 6,136 %

       

E’ uno degli aspetti più criticabili della legge perché scardina uno dei principi fondamentali della riforma del 1995: l’età pensionabile flessibile e la parificazione dei requisiti fra uomo e donna.

L’età pensionabile flessibile costituiva il patto di solidarietà con i giovani assunti dal 96 ai quali la legge Dini garantiva, in cambio di un trattamento inferiore al retributivo, la possibilità di andare prima in pensione.

 


 

Cumulo pensione contributiva con redditi da lavoro dipendente o autonomo

 

Per chi è andato in pensione con un’età inferiore a 63 anni e svolge lavoro dipendente, la pensione è interamente trattenuta. In caso di redditi da lavoro autonomo la pensione viene trattenuta per il 50% della parte eccedente il minimo Inps, fino a concorrenza dei redditi prodotti dall’attività.

Al compimento del 63° anno di età la trattenuta è del 50% della parte di pensione eccedente il minimo anche per i redditi di lavoro dipendente, fino a concorrenza dei medesimi.

 


 

 Cumulo pensione contributiva con redditi da lavoro dopo la legge Maroni

 

Con una decreto legislativo da approvare entro il 6 ottobre 2005 saranno emanate nuove norme per ampliare gli attuali margini di cumulabilità.

 


Dopo Pensione
 
La pensione del personale scolastico, al pari delle altre prestazioni assistenziali e previdenziali, è erogata dall’Inpdap . Una volta conseguita la pensione, essa viene annualmente aggiornata in gennaio in rapporto al tasso d’inflazione dell’anno precedente con le seguenti modalità:
 - adeguamento al 100% dell’inflazione sull’importo mensile sino a 3 volte il minimo Inps;
 - adeguamento al  90% dell’inflazione sull’importo mensile compreso tra 3 e 5 volte il minimo;
 - adeguamento al  75% dell’inflazione sull’importo mensile oltre 5 volte il minimo.
A tanti pensionati non è quindi assicurato nemmeno il recupero completo del potere d’acquisto maturato all’atto della cessazione del servizio.
 

Maroni Story

La vasta opposizione al disegno governativo di “riordino” del sistema previdenziale presentato ad inizio di legislatura nel 2001 è riuscita a: 
- cancellare la diminuzione fino a cinque punti percentuali degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro per i neo assunti, che avrebbe aperto una voragine nelle casse degli enti previdenziali mettendo a rischio le future pensioni dei più giovani già penalizzati dal sistema di calcolo contributivo;
- eliminare l’obbligo di conferire ai fondi pensione il trattamento di fine rapporto maturato dall’entrata in vigore della legge in poi.
Il testo approvato col ricorso al voto di fiducia il 28 luglio 2004 risulta comunque inaccettabile perché, fra   l’altro:
- introduce lo scalone del 1/1/2008 cancellando di fatto le pensioni d’anzianità;
- scardina la flessibilità dell’età pensionabile, principio basilare del sistema contributivo;
- equipara fondi chiusi, fondi aperti e piani pensionistici individuali;
- semina illusioni e aspettative attraverso il bonus (per i soli lavoratori privati) e la “certificazione dei diritti acquisiti” nonostante la “riforma” sia stata palesemente finalizzata a realizzare risparmi di spesa previdenziale da esibire anche all’Unione Europea .


 

LA SECONDA PENSIONE

 

Con le riforme previdenziali degli anni novanta la differenza fra l’ultimo stipendio percepito in servizio e l’importo della pensione è destinata ad aumentare nel tempo. Ciò significa che la copertura previdenziale del sistema pubblico obbligatorio non sarà in grado di assicurare lo stesso tenore di vita garantito dalle ultime retribuzioni in servizio.

Infatti, avrà la pensione retributiva solo chi aveva almeno 18 anni di contributi nel 95, chi ne aveva di meno avrà la pensione mista, mentre chi è entrato nel mondo del lavoro dal 96 avrà la pensione contributiva. Ciò comporta che chi cessa dal servizio attualmente si attesta su un importo di pensione retributiva compreso fra il 100% e l’85% dell’ultimo stipendio, a seconda degli anni mancanti a 40, mentre per i futuri pensionati, soprattutto per le nuove leve lavorative che andranno col calcolo interamente contributivo, la copertura previdenziale può scendere sotto il 50% dell’ultima retribuzione (tasso di sostituzione). Come integrare la pensione base con un’altra rendita complementare alla prima?

La previdenza complementare nasce col decreto legislativo n. 124 del 1993, attuativo della legge delega 421/92, primo degli interventi legislativi di riordino del sistema previdenziale obbligatorio.

La previdenza obbligatoria funziona col meccanismo della ripartizione fondato sulla solidarietà fra generazioni, per cui i contributi versati dai lavoratori in attività, mediante un prelievo sulle loro retribuzioni, finanziano le pensioni di chi ha smesso di lavorare.

La previdenza complementare funziona, invece, col metodo a capitalizzazione, ossia i contributi versati da ogni iscritto confluiscono sulla sua posizione individuale, rivalutati annualmente dagli utili derivanti dalla gestione finanziaria delle somme accantonate. 

Per effetto delle riforme già realizzate (Amato l. 421/92, Dini l. 335/95, Prodi 449/97) e della legge delega Maroni appena approvata e in vigore dal 6 ottobre 2004 (l. 243/04) il sistema previdenziale, finora incentrato sulla previdenza pubblica obbligatoria, si sta sempre più articolando su tre pilastri:

-previdenza pubblica obbligatoria gestita da INPS per i privati e INPDAP per i pubblici;

-previdenza complementare con adesione volontaria ad un Fondo Pensionechiuso o aperto; 

-previdenza complementare con adesione volontaria ad un piano individuale pensionistico (PIP).

 

 

I Fondi Pensione

 

Si prefiggono di erogare una pensione aggiuntiva a quella pubblica per assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. Si suddividono in:

- chiusi

- aperti

I fondi chiusi hanno origine negoziale, riconoscono un ruolo alle parti sociali, sono riservati ai lavoratori compresi in uno o più contratti nazionali di lavoro.

I fondi aperti istituiti da Banche, Assicurazioni e altri soggetti abilitati si rivolgono alla generalità dei lavoratori con prevalenza, in questa prima fase, ai lavoratori autonomi.

I fondi pensione chiusi o di categoria esistono nel settore privato dal 98 ed hanno superato il milione di iscritti (Cometa metalmeccanici 33% di adesioni, Fondochim chimici 62%, Fondoenergia 69%,…).

Fra i paesi industrializzati l’Italia è l’ultima ad averli istituiti.

Per favorirne il decollo si punta su fisco e trattamento di fine rapporto (T.F.R.)

Fisco: in considerazione delle finalità sociali dei fondi, i contributi versati dal lavoratore sono deducibili dal reddito complessivo; quindi il dipendente ha un risparmio direttamente in busta paga almeno del 23% delle somme versate.

Anche in sede di imposizione dei rendimenti maturati e delle prestazioni (capitale o rendita) non si applica la tassazione ordinaria ma un regime fiscale più favorevole.

T.F.R.: le quote maturate annualmente dalla data di adesione al fondo invece di rimanere immobilizzate presso il datore di lavoro vengono investite nella prospettiva di generare un rendimento maggiore dell’attuale indice di rivalutazione. L’effetto combinato dei due fattori fisco-T.F.R. dovrebbe garantire una prestazione integrativa che valga almeno il 20% delle ultime retribuzioni.  

 


 

La buonuscita

 (trattamento di fine servizio, T.F.S.)

 

E’ riservato al personale a tempo indeterminato (t.i.) in servizio entro il 31/12/2000 e viene finanziato da un contributo del 9,6% dell’80% di stipendio, indennità integrativa speciale (i.i.s.), tredicesima, di cui il 2,5% a carico del dipendente.

Il T.F.S. lordo si calcola moltiplicando l’ultimo stipendio mensile lordo, calcolato all’80% e maggiorato della 13.ma, per gli anni di anzianità. Si arriva al netto abbattendo il lordo del 26,04%, determinando il reddito di riferimento (lordo così abbattuto X 12  / anni di servizio), detraendo poi 309,87 € per ogni anno di servizio utile e applicando all’importo così ottenuto l’aliquota media corrispondente al reddito di riferimento. Dal 2003 il passaggio dell’aliquota minima irpef dal 18 al 23% ha pesantemente aumentato l’imposizione fiscale sulla buonuscita.

L’entità della buonuscita è quindi strettamente legata alla carriera economica: aumentando lo stipendio tabellare (stipendio +  i.i.s.) per rinnovo contrattuale o passaggio di gradone si incrementa il T.F.S.; se l’aumento riguarda voci accessorie della busta paga, nessun beneficio ne deriva alla buonuscita. Il conglobamento dell’i.i.s. nello stipendio stabilito dall’ultimo contratto nazionale ha incrementato notevolmente l’importo della buonuscita, giacchè fino al 2001 solo parte dell’i.i.s. era utile ai fini T.F.S. 

 


 

 Il trattamento di fine rapporto

(T.F.R.)

 

Il trattamento di fine rapporto viene erogato a tutto il personale della scuola con contratto a t.i. dall’1/1/01 e a tutti i lavoratori a tempo determinato con contratto dal 30/5/2000.

Contrariamente al T.F.S., non viene determinato assumendo come riferimento l’ultima retribuzione, ma deriva dalla somma dei contributi accumulati anno per anno con una ritenuta a carico del solo datore di lavoro.

Il calcolo si ottiene sommando per ciascun anno di servizio una quota pari al 6,91% della retribuzione utile (stipendio, i.i.s., tredicesima).

Le quote accantonate, esclusa quella maturata nell’anno, sono rivalutate con un tasso annuo composto costituito dall’1,5% fisso più il 75% del tasso d'inflazione annuo.

Il T.F.R.consente annualmente al 10% dei dipendenti con almeno 8 anni di servizio di chiederne un anticipo, fino al 70% del maturato, per l’acquisto della prima casa o spese sanitarie (l’Inpdap, al momento, non anticipa).

Viene tassato in due fasi: durante l’accantonamento le rivalutazioni sono tassate con aliquota 11%, all’atto dell’erogazione con l’aliquota media degli ultimi cinque anni (escluse le rivalutazioni già tassate all’11%). 

 


 

 ESPERO

La pensione di scorta per docenti e ata

 

www. fondoespero.it ;   info.aderenti@fondoespero.it ; tel. 848800270; fax 0658495094

 

Nel settore pubblico non esistono fondi pensione, Espero è il battistrada.

Costituito da Aran e Cgil-scuola, Cisl-scuola, Uil-scuola, Snals, Gilda, Cida, con atto pubblico notarile il 17/11/2003, il Fondo Scuola Espero  “… ha lo scopo esclusivo di erogare agli aventi diritto trattamenti pensionistici complementari al sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare agli stessi un più elevato livello di copertura previdenziale..” art. 2 Statuto del fondo. E’ operativo dal 12 maggio 2004, data di autorizzazione della Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione).

Espero è un fondo chiuso  riservato ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato anche in part-time, a tempo determinato non inferiore a 3 mesi continuativi, nonché ai lavoratori di scuole private, legalmente riconosciute, paritarie e della formazione professionale. Non ha fini di lucro.

                                                                        


                         

Adesione ad Espero

 

  L’adesione al fondo è volontaria e comporta per il lavoratore:

L’adesione è preceduta dalla consegna dello statuto e dalla scheda informativa relativa alle principali caratteristiche del fondo e può essere effettuata presso le sedi della Cgil-scuola, la propria scuola e le sedi di Espero.

 

I contributi ad Espero

Il fondo si alimenta con:

 

Gli organi di Espero

 

Gli organi del fondo sono:

Tutti gli organi associativi di Espero hanno una composizione bilaterale e paritetica: metà espressione dell’amministrazione, metà dei lavoratori associati. Espero è attualmente guidato da un Consiglio d’Amministrazione provvisorio, che indirà le elezioni per i 30 membri dell’assemblea dei delegati appena saranno raggiunte 30.000 adesioni. La Cgil-scuola, sindacato promotore del fondo, parteciperà alla competizione elettorale.

 

I gestori delle risorse finanziarie

 

Lo statuto di Espero esclude la gestione diretta delle risorse.

Il fondo affiderà la gestione del patrimonio, attraverso una pubblica gara, a soggetti abilitati scelti tra Banche, Assicurazioni, Sim (società di intermediazione mobiliare), Sgr (Società di gestione del risparmio).

Per il primo esercizio la gestione sarà monocomparto, quindi tutti i contributi saranno investiti nello stesso modo e ci sarà un unico rendimento. Successivamente si potrà aderire, a seconda dell’età, della durata e del grado di propensione al rischio, alla gestione pluricomparto con diverse linee di investimento e differenti profili di rendimento. La composizione del patrimonio di Espero sarà inizialmente prudente, con grande  prevalenza degli investimenti obbligazionari (circa 80%) rispetto agli azionari.

 

Trattamento fiscale dei contributi versati

Sono deducibili:

La deduzione è ammessa fino a 5.164 € annui e non può superare né il 12% del reddito complessivo, né il doppio del T.F.R. versato a Espero.

Non opera sulla quota T.F.R. e sull’1,5% per gli ex T.F.S.

Il decreto attuativo della legge Maroni sulla previdenza complementare (o un provvedimento legato alla legge finanziaria 2005) dovrebbe aumentare i margini di deducibilità per promuovere l’adesione alla previdenza complementare.

 

La pensione di Espero

 

Espero eroga le seguenti prestazioni:

 

Trattamento fiscale delle prestazioni

 

Il decreto attuativo della legge Maroni sulla previdenza complementare (o un provvedimento legato alla legge finanziaria 2005) potrebbe detassare parzialmente o integralmente la quota di montante derivante dai rendimenti maturati oggi gravata dell’11% e alleggerire ulteriormente l’imposizione sulle prestazioni.

 

* aliquota marginale: la più alta delle aliquote applicata al reddito del contribuente.

 


 

 Espero  o  T.F.R.?

 

In concreto si possono verificare quattro situazioni:
 
1) Dipendente in T.F.S. che non aderisce al fondo.
    All’atto del pensionamento percepirà dall’Inpdap la pensione e il T.F.S.
2) Dipendente in T.F.S. che aderisce al fondo.
All’atto del pensionamento nel sistema obbligatorio percepirà dall’Inpdap la pensione e il T.F.R. derivante dalla buonuscita maturata alla data di adesione e dal 4,91% della retribuzione mensile versata da tale data, entrambe rivalutate annualmente dell’1,5% più il 75% del tasso di inflazione.
Espero erogherà la pensione complementare dando facoltà all’iscritto di percepire fino al 50% del montante maturato sottoforma di capitale. Nel caso l’importo della pensione sia minore dell’assegno sociale o manchino i requisiti per ricevere la rendita tutto sarà corrisposto sottoforma di capitale.
3) Dipendente in T.F.R. che non aderisce al fondo.
All’atto del pensionamento percepirà dall’Inpdap la pensione e il T.F.R. annualmente rivalutato del 75% del tasso d’inflazione + 1,5% fisso.
4) Dipendente in T.F.R. che aderisce al fondo.
All’atto del pensionamento percepirà dall’Inpdap la pensione e il T.F.R. maturato all’atto di adesione e rivalutato annualmente con l’1,5% +  il 75% del tasso d’inflazione. Espero erogherà la pensione complementare dando facoltà all’iscritto di percepire fino al 50% del montante maturato sottoforma di  capitale. Nel caso l’importo della pensione sia minore dell’assegno sociale o manchino i requisiti per la rendita tutto sarà corrisposto sottoforma di capitale.
L’adesione al fondo è su base volontaria.
Il silenzio-assenso che trasferisce il T.F.R. al fondo in mancanza di una volontà opposta del lavoratore non riguarda il pubblico impiego.   

 


 

CHE FARE ADESSO?

 

La breve vita dei fondi chiusi non consente di effettuare valutazioni compiute circa la loro performance.

 

Valgono le seguenti considerazioni generali per quanti sono già in T.F.R.:

  • al finanziamento del fondo concorre anche il datore di lavoro;

  • le contribuzioni e le prestazioni del fondo godono di benefici fiscali;

  • il T.F.R. è trattenuto dal datore di lavoro e garantisce un rendimento reale solo se l’inflazione è inferiore al 6%;

  • la pensione obbligatoria sarà di gran lunga inferiore alle ultime retribuzioni;

  • è sempre possibile percepire fino al 50% del montante accumulato al fondo sottoforma di capitale e quindi di fatto accedere a un trattamento di fine rapporto.

 

 

Per il milione circa di lavoratori della scuola che oggi sono in T.F.S. e che aderendo al fondo passano al T.F.R. giova ricordare che:

Le proiezioni fatte per i dipendenti che avranno il calcolo misto o contributivo della pensione, ipotizzando uno scenario economico-sociale non dissimile dall’attuale, mostrano abbastanza concordemente che aderire ad Espero è un'opportunità che può produrre, in un’ottica di previdenza, futuri consistenti benefici. Anche a chi andrà con la pensione retributiva e quindi ha nel 2004 almeno 27 anni di anzianità contributiva conviene valutare l’opportunità di aderire ad Espero, simulando con il software di calcolo in dotazione presso le nostre sedi l’importo futuro della buonuscita e della pensione integrativa, anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste in tempi brevi per favorire il decollo della previdenza complementare.

 

 


Espero

 
 
 
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