PENSIONE: COM'E', COME SARA'
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Pensione Retributiva
La pensione dei pubblici dipendenti con almeno 18 anni di contribuzione al 31/12/95 è calcolata interamente col metodo retributivo. Si assume cioè come riferimento la retribuzione annua lorda percepita:
l’ultima retribuzione, per l’anzianità di servizio maturata sino al 31/12/1992 (quota A);
la media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni, a regime 10, per l’anzianità residua dal 93 all’anno del pensionamento (quota B).
Chi al 31/12/95 aveva una contribuzione inferiore a 18 anni va col sistema misto (detto anche contributivo pro-rata) cioè retributivo per gli anni fino al 95, contributivo per l’anzianità maturata dall’1/1/96.
La pensione retributiva o mista si articola in:
pensione di vecchiaia
pensione d'anzianità
pensione d'invalidità
pensione d'inabilità
pensione ai superstiti
Pensione di vecchiaia fino al 31/12/2007
Matura con i seguenti requisiti anagrafici e contributivi:
| Età e contributi | Solo contributi |
| donne 60 + 20 | 40 |
| uomini 65 + 20 | 40 |
Continuano a valere i requisiti vigenti:
| Età e contributi | Solo contributi |
| donne 60 + 20 | 40 |
| uomini 65 + 20 | 40 |
Chi matura il diritto alla vecchiaia entro il 31/12/2007 e non lo esercita può richiedere all’Inpdap il relativo certificato e andare successivamente in pensione con le attuali regole di requisiti e calcolo.
Ciò non garantisce affatto che una legge futura non possa cambiare l’attuale disposizione (tutto può sempre essere modificato, sostituito o abrogato).
E’ null’altro che una promessa finalizzata a convincere i lavoratori a rimanere in servizio.
Pensione d’anzianità entro il 31/12/2007
Requisiti per la pensione di anzianità fino al 31/12/2007
(tabella D art. 59 c.6 l.449/97)
| Anno | Età e Anzianità | Sola Anzianità |
| 2005 | 57 e 35 | 38 |
| 2006 | 57 e 35 | 39 |
| 2007 | 57 e 35 | 39 |
La pensione d’anzianità viene richiesta da chi non ha raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia, ma ha 57 anni d’età e 35 di contributi, o, a prescindere dall’età, 38 di contributi (39 dal 2006).
Il 31/8/2005, il personale della scuola, a prescindere dal sesso, con domanda di dimissioni dal servizio presentata entro il 10 gennaio 2005 potrà andare in pensione se nato entro il 31/12/48 e se, entro il 31/12/2005, abbia fra ruolo, pre-ruolo, servizi privati ricongiunti, università, etc. 35 anni (34 a. 11 m. 16 g.) d’anzianità contributiva. Con 38 anni si prescinde dall’età.
Per il periodo settembre-dicembre ai fini dell'anzianità contributiva vale quanto detto prima, per cui di fatto al 31/8 bastano rispettivamente 34 anni, 7 mesi e 16 giorni e 37 anni 7 mesi e 16 giorni di servizio.
Pensione d’anzianità dall’1/01/2008
Requisiti per la pensione di anzianità dall’1/1/2008
(l. 243/2004)
| Anno | Età e Anzianità | Sola Anzianità |
| 2008 | 60 e 35 | 40 |
| 2009 | 60 e 35 | 40 |
| 2010 | 61 e 35 | 40 |
| 2011 | 61 e 35 | 40 |
| 2012 | 61 e 35 | 40 |
| 2013 | 61 e 35 | 40 |
| dal 2014 | 62 e 35 | 40 |
Requisiti per chi ha almeno un anno di contributi versati dai 14 ai 19 anni di età.
Tabella precoci (art.59 449/97)
| Anno | Età e Anzianità | Sola Anzianità |
| 2005 | 56 e 35 | 38 |
| 2006 | 57 e 35 | 39 |
| 2007 | 57 e 35 | 39 |
Pensione d’anzianità per i lavoratori precoci dall’1/1/2008
Nessun beneficio per chi è èntrato in età scolare nel mondo del lavoro.
(tabella D art.59 l.449/97)
| Anno | Età e Anzianità | Sola Anzianità |
| 2005 | 57 e 35 | 38 |
| 2006 | 57 e 35 | 39 |
| 2007 | 57 e 35 | 39 |
E’ consentito percepire la pensione e rimanere in servizio con un numero di ore non inferiore al 50% dell’orario pieno. La retribuzione complessiva non può superare la somma percepita in servizio ad orario pieno. Tale opportunità è consentita solo a coloro che hanno maturato i requisiti per accedere al trattamento pensionistico d‘anzianità.
Pensione d’anzianità + part-time dall’1/1/2008
Si applica la nuova tabella per le pensioni d’anzianità.
Pensione d’invalidità
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Pensione d’inabilità
In caso di infermità al 100% e contestuale inidoneità a qualsiasi proficuo lavoro, si può richiedere, previo accertamento collegiale presso le commissioni provinciali di verifica, la pensione d'inabilità.
In tale ipotesi, a prescindere dall’età, bastano 5 anni di contribuzione, di cui 3 nell’ultimo quinquennio.
La pensione d’inabilità per chi aveva almeno 18 anni al 31/12/95 viene calcolata aggiungendo all’anzianità maturata gli anni mancanti a 65, età fissata per il collocamento a riposo d'ufficio, fino a totalizzare non più di 40 anni di anzianità contributiva.
Per chi aveva al 31/12/95 meno di 18 anni, la maggiorazione viene calcolata sugli anni mancanti a 60.
Pensione ai superstiti
Spetta al coniuge e/o figli minori del dipendente già in pensione (pensione di reversibilità) o morto in servizio con almeno 15 anni di anzianità complessiva oppure 5 anni di contribuzione di cui 3 nell’ultimo quinquennio (pensione indiretta).
L’importo della pensione, in mancanza di figli minori o studenti entro i 26 anni, può essere ridotto in rapporto al reddito del nucleo familiare.
Come nel caso di pensione di vecchiaia e invalidità, per importi mensili molto bassi è prevista, sempre in base al reddito complessivo, l’eventuale integrazione al trattamento minimo Inps.
Il cumulo tra trattamento pensionistico e redditi da lavoro dipendente o autonomo è consentito:
a chi è andato in pensione di vecchiaia;
a chi è andato in pensione con 40 anni di contributi;
a chi è andato in pensione con almeno 58 anni di età e 37 di contributi;
a chi ha raggiunto anche dopo la pensione i 60 anni (donne) e i 65 (uomini).
In tutti gli altri casi c’è una trattenuta che in ogni caso non può superare il 30% del reddito da lavoro percepito.
Pensioni d'anzianità
Redditi di lavoro dipendente: non sono cumulabili. A chi si rioccupa alle dipendenze di terzi la pensione viene interamente trattenuta.
Redditi di lavoro autonomo: trattenuta dell’importo minore fra:
il 30% della quota di pensione eccedente il minimo Inps;
il 30% del reddito di lavoro autonomo.
Pensioni d’invalidità
Redditi di lavoro dipendente: trattenuta del 50% della quota di pensione eccedente il minimo Inps.
Redditi di lavoro autonomo : trattenuta dell’importo minore fra:
il 30% della quota di pensione eccedente il minimo Inps;
il 30% del reddito di lavoro autonomo.
Con un decreto legislativo da approvare entro il 6 ottobre 2005 saranno emanate nuove norme per “… ampliare progressivamente la cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi di lavoro dipendente e autonomo....”
Pensione Contributiva
Pensione di vecchiaia contributiva fino al 31/12/2007
57 anni d’età e 5 anni di contribuzione effettiva
La riforma Dini (l. 335/95) ha introdotto dall'1/1/1996 il sistema di calcolo contributivo.
Questo nuovo metodo si applica integralmente a tutti gli assunti dall’1/1/96. Per il personale che al 31/12/95 vanti un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni si applica il sistema misto, cioè retributivo per l’anzianità acquisita a tale data, contributivo per l’anzianità successiva al 31/12/95.
La pensione di vecchiaia contributiva, (non esiste la pensione d’anzianità contributiva), matura per uomini e donne con almeno 57 anni d’età e 5 anni di contribuzione a condizione che il suo importo mensile non sia inferiore a 1,2 volte il valore dell’assegno sociale (440 € circa nel 2004). Non è prevista, infatti, alcuna integrazione al minimo come per le pensioni retributive. Questo vincolo cessa al compimento dei 65 anni, età dalla quale l’assegno viene erogato a prescindere dal suo importo.
Il calcolo della pensione contributiva somma i contributi annui, cioè il 33% circa della retribuzione, rivalutati in base a coefficienti comunicati annualmente dall’Istat e relativi al tasso di crescita dell’economia. Al risultato, detto Montante Individuale, si applicano i seguenti coefficienti di trasformazione correlati all’età:
| Età | Coeff. | Età | Coeff. |
| 57 | 4.720% | 62 | 5.512% |
| 58 | 4.860% | 63 | 5.706% |
| 59 | 5.006% | 64 | 5.911% |
| 60 | 5.163% | 65 | 6.136% |
| 61 | 5.234% | - | - |
Il prodotto del montante per il coefficiente costituisce la pensione annua lorda.
L’opzione per il calcolo contributivo è consentita a quanti al 31/12/95 avevano meno di 18 anni di contributi, a condizione che abbiano almeno 15 anni di contribuzione, di cui 5 dall’1/1/96. Per quanti possono esercitare l’opzione è previsto che gli enti previdenziali predispongano a richiesta due schemi di calcolo per consentire all’interessato una scelta consapevole.
Pensione di vecchiaia contributiva dall’1-1-2008
| 60 anni di età e 5 anni di contribuzione effettiva per le donne |
| 65 anni di età e 5 anni di contribuzione effettiva per gli uomini |
oppure per tutti:
| 60 anni di età e 35 di contributi fino al 2009 |
| 61 anni di età e 35 di contributi fino dal 2010 al 2013 |
| 62 anni di età e 35 di contributi fino dal 2014 |
| 40 anni di contribuzione effettiva (esclusi riscatti o contributi volontari) |
| Età | Coefficiente |
| 60 | 5,163 % |
| 61 | 5,234 % |
| 62 | 5,512 % |
| 63 | 5,706 % |
| 64 | 5,911 % |
| 65 | 6,136 % |
E’ uno degli aspetti più criticabili della legge perché scardina uno dei principi fondamentali della riforma del 1995: l’età pensionabile flessibile e la parificazione dei requisiti fra uomo e donna.
L’età pensionabile flessibile costituiva il patto di solidarietà con i giovani assunti dal 96 ai quali la legge Dini garantiva, in cambio di un trattamento inferiore al retributivo, la possibilità di andare prima in pensione.
Cumulo pensione contributiva con redditi da lavoro dipendente o autonomo
Per chi è andato in pensione con un’età inferiore a 63 anni e svolge lavoro dipendente, la pensione è interamente trattenuta. In caso di redditi da lavoro autonomo la pensione viene trattenuta per il 50% della parte eccedente il minimo Inps, fino a concorrenza dei redditi prodotti dall’attività.
Al compimento del 63° anno di età la trattenuta è del 50% della parte di pensione eccedente il minimo anche per i redditi di lavoro dipendente, fino a concorrenza dei medesimi.
Cumulo pensione contributiva con redditi da lavoro dopo la legge Maroni
Con una decreto legislativo da approvare entro il 6 ottobre 2005 saranno emanate nuove norme per ampliare gli attuali margini di cumulabilità.
Maroni Story
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Con le riforme previdenziali degli anni novanta la differenza fra l’ultimo stipendio percepito in servizio e l’importo della pensione è destinata ad aumentare nel tempo. Ciò significa che la copertura previdenziale del sistema pubblico obbligatorio non sarà in grado di assicurare lo stesso tenore di vita garantito dalle ultime retribuzioni in servizio.
Infatti, avrà la pensione retributiva solo chi aveva almeno 18 anni di contributi nel 95, chi ne aveva di meno avrà la pensione mista, mentre chi è entrato nel mondo del lavoro dal 96 avrà la pensione contributiva. Ciò comporta che chi cessa dal servizio attualmente si attesta su un importo di pensione retributiva compreso fra il 100% e l’85% dell’ultimo stipendio, a seconda degli anni mancanti a 40, mentre per i futuri pensionati, soprattutto per le nuove leve lavorative che andranno col calcolo interamente contributivo, la copertura previdenziale può scendere sotto il 50% dell’ultima retribuzione (tasso di sostituzione). Come integrare la pensione base con un’altra rendita complementare alla prima?
La previdenza complementare nasce col decreto legislativo n. 124 del 1993, attuativo della legge delega 421/92, primo degli interventi legislativi di riordino del sistema previdenziale obbligatorio.
La previdenza obbligatoria funziona col meccanismo della ripartizione fondato sulla solidarietà fra generazioni, per cui i contributi versati dai lavoratori in attività, mediante un prelievo sulle loro retribuzioni, finanziano le pensioni di chi ha smesso di lavorare.
La previdenza complementare funziona, invece, col metodo a capitalizzazione, ossia i contributi versati da ogni iscritto confluiscono sulla sua posizione individuale, rivalutati annualmente dagli utili derivanti dalla gestione finanziaria delle somme accantonate.
Per effetto delle riforme già realizzate (Amato l. 421/92, Dini l. 335/95, Prodi 449/97) e della legge delega Maroni appena approvata e in vigore dal 6 ottobre 2004 (l. 243/04) il sistema previdenziale, finora incentrato sulla previdenza pubblica obbligatoria, si sta sempre più articolando su tre pilastri:
-previdenza pubblica obbligatoria gestita da INPS per i privati e INPDAP per i pubblici;
-previdenza complementare con adesione volontaria ad un Fondo Pensione, chiuso o aperto;
-previdenza complementare con adesione volontaria ad un piano individuale pensionistico (PIP).
I Fondi Pensione
Si prefiggono di erogare una pensione aggiuntiva a quella pubblica per assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. Si suddividono in:
- chiusi
- aperti
I fondi chiusi hanno origine negoziale, riconoscono un ruolo alle parti sociali, sono riservati ai lavoratori compresi in uno o più contratti nazionali di lavoro.
I fondi aperti istituiti da Banche, Assicurazioni e altri soggetti abilitati si rivolgono alla generalità dei lavoratori con prevalenza, in questa prima fase, ai lavoratori autonomi.
I fondi pensione chiusi o di categoria esistono nel settore privato dal 98 ed hanno superato il milione di iscritti (Cometa metalmeccanici 33% di adesioni, Fondochim chimici 62%, Fondoenergia 69%,…).
Fra i paesi industrializzati l’Italia è l’ultima ad averli istituiti.
Per favorirne il decollo si punta su fisco e trattamento di fine rapporto (T.F.R.)
Fisco: in considerazione delle finalità sociali dei fondi, i contributi versati dal lavoratore sono deducibili dal reddito complessivo; quindi il dipendente ha un risparmio direttamente in busta paga almeno del 23% delle somme versate.
Anche in sede di imposizione dei rendimenti maturati e delle prestazioni (capitale o rendita) non si applica la tassazione ordinaria ma un regime fiscale più favorevole.
T.F.R.: le quote maturate annualmente dalla data di adesione al fondo invece di rimanere immobilizzate presso il datore di lavoro vengono investite nella prospettiva di generare un rendimento maggiore dell’attuale indice di rivalutazione. L’effetto combinato dei due fattori fisco-T.F.R. dovrebbe garantire una prestazione integrativa che valga almeno il 20% delle ultime retribuzioni.
La buonuscita
(trattamento di fine servizio, T.F.S.)
E’ riservato al personale a tempo indeterminato (t.i.) in servizio entro il 31/12/2000 e viene finanziato da un contributo del 9,6% dell’80% di stipendio, indennità integrativa speciale (i.i.s.), tredicesima, di cui il 2,5% a carico del dipendente.
Il T.F.S. lordo si calcola moltiplicando l’ultimo stipendio mensile lordo, calcolato all’80% e maggiorato della 13.ma, per gli anni di anzianità. Si arriva al netto abbattendo il lordo del 26,04%, determinando il reddito di riferimento (lordo così abbattuto X 12 / anni di servizio), detraendo poi 309,87 € per ogni anno di servizio utile e applicando all’importo così ottenuto l’aliquota media corrispondente al reddito di riferimento. Dal 2003 il passaggio dell’aliquota minima irpef dal 18 al 23% ha pesantemente aumentato l’imposizione fiscale sulla buonuscita.
L’entità della buonuscita è quindi strettamente legata alla carriera economica: aumentando lo stipendio tabellare (stipendio + i.i.s.) per rinnovo contrattuale o passaggio di gradone si incrementa il T.F.S.; se l’aumento riguarda voci accessorie della busta paga, nessun beneficio ne deriva alla buonuscita. Il conglobamento dell’i.i.s. nello stipendio stabilito dall’ultimo contratto nazionale ha incrementato notevolmente l’importo della buonuscita, giacchè fino al 2001 solo parte dell’i.i.s. era utile ai fini T.F.S.
Il trattamento di fine rapporto
(T.F.R.)
Il trattamento di fine rapporto viene erogato a tutto il personale della scuola con contratto a t.i. dall’1/1/01 e a tutti i lavoratori a tempo determinato con contratto dal 30/5/2000.
Contrariamente al T.F.S., non viene determinato assumendo come riferimento l’ultima retribuzione, ma deriva dalla somma dei contributi accumulati anno per anno con una ritenuta a carico del solo datore di lavoro.
Il calcolo si ottiene sommando per ciascun anno di servizio una quota pari al 6,91% della retribuzione utile (stipendio, i.i.s., tredicesima).
Le quote accantonate, esclusa quella maturata nell’anno, sono rivalutate con un tasso annuo composto costituito dall’1,5% fisso più il 75% del tasso d'inflazione annuo.
Il T.F.R.consente annualmente al 10% dei dipendenti con almeno 8 anni di servizio di chiederne un anticipo, fino al 70% del maturato, per l’acquisto della prima casa o spese sanitarie (l’Inpdap, al momento, non anticipa).
Viene tassato in due fasi: durante l’accantonamento le rivalutazioni sono tassate con aliquota 11%, all’atto dell’erogazione con l’aliquota media degli ultimi cinque anni (escluse le rivalutazioni già tassate all’11%).
ESPERO
La pensione di scorta per docenti e ata
www. fondoespero.it ; info.aderenti@fondoespero.it ; tel. 848800270; fax 0658495094
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Nel settore pubblico non esistono fondi pensione, Espero è il battistrada. Costituito da Aran e Cgil-scuola, Cisl-scuola, Uil-scuola, Snals, Gilda, Cida, con atto pubblico notarile il 17/11/2003, il Fondo Scuola Espero “… ha lo scopo esclusivo di erogare agli aventi diritto trattamenti pensionistici complementari al sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare agli stessi un più elevato livello di copertura previdenziale..” art. 2 Statuto del fondo. E’ operativo dal 12 maggio 2004, data di autorizzazione della Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione). Espero è un fondo chiuso riservato ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato anche in part-time, a tempo determinato non inferiore a 3 mesi continuativi, nonché ai lavoratori di scuole private, legalmente riconosciute, paritarie e della formazione professionale. Non ha fini di lucro. |
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Adesione ad Espero
L’adesione al fondo è volontaria e comporta per il lavoratore:
una quota d’iscrizione una tantum di 2,58 €;
una quota associativa annua stabilita dal Consiglio d’amministrazione non superiore allo 0,12% della retribuzione utile (stipendio, indennità integrativa e tredicesima mensilità);
un contributo mensile dell’1% della propria retribuzione utile dal terzo mese successivo alla consegna del modulo di adesione all’Amministrazione;
il versamento di tutte le quote di trattamento di fine rapporto (T.F.R.) che maturano dal terzo mese successivo alla data di iscrizione al fondo (per gli assunti dopo il 31/12/2000 che sono già in T.F.R.);
la trasformazione della buonuscita (T.F.S.) in T.F.R. e versamento mensile al fondo del 2% delle quote di T.F.R. maturate tre mesi dopo l’adesione (per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato entro il 31/12/2000 e attualmente in regime di trattamento di fine servizio T.F.S.).
L’adesione è preceduta dalla consegna dello statuto e dalla scheda informativa relativa alle principali caratteristiche del fondo e può essere effettuata presso le sedi della Cgil-scuola, la propria scuola e le sedi di Espero.
I contributi ad Espero
Il fondo si alimenta con:
una dotazione iniziale di 2.500.000 €;
un contributo dell’amministrazione dell’1% mensile della retribuzione utile, a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di adesione; per favorire la soglia minima di 30.000 iscritti è previsto, per chi aderisce entro il 12/5/05, un versamento aggiuntivo dell’1% per solo 12 mesi, che scende allo 0,5% sempre per un anno per chi si iscrive entro il 12/5/06 (ma si sta trattando per differire le suddette date);
un contributo dell’1% mensile del lavoratore; gli iscritti ex T.F.S. possono aggiungere un ulteriore 2%, gli altri fino al 10%;
un contributo dell’amministrazione del 2% della quota mensile di T.F.R. maturato, decorrente tre mesi dopo l’iscrizione (per gli ex. T.F.S.);
un contributo dell’amministrazione (bonus) dell’1,5 % di stipendio, i.i.s., tredicesima, compensativo dell’opzione per il T.F.R. (per gli ex. T.F.S.);
un contributo dell’amministrazione del 6,91% della retribuzione mensile utile, per i dipendenti già in T.F.R.;
I contributi del 2%, dell’1,5% e del 6,91% sono accantonati figurativamente presso l’Inpdap, che li versa al fondo al momento del pensionamento o della cessazione del rapporto di lavoro. L’Inpdap in via transitoria applica su essi un tasso di rivalutazione corrispondente alla media dei rendimenti netti di un paniere di fondi. Successivamente, consolidata la struttura finanziaria del fondo, li rivaluterà col rendimento del fondo;
i proventi della gestione finanziaria.
Gli organi di Espero
Gli organi del fondo sono:
L’assemblea dei delegati, composta da 60 membri per metà eletti dagli iscritti al fondo;
Il Consiglio d’Amministrazione composto da 18 membri;
Il Collegio dei Revisori, composto da 4 membri effettivi e 2 supplenti;
Il Presidente e il Vice-Presidente.
Tutti gli organi associativi di Espero hanno una composizione bilaterale e paritetica: metà espressione dell’amministrazione, metà dei lavoratori associati. Espero è attualmente guidato da un Consiglio d’Amministrazione provvisorio, che indirà le elezioni per i 30 membri dell’assemblea dei delegati appena saranno raggiunte 30.000 adesioni. La Cgil-scuola, sindacato promotore del fondo, parteciperà alla competizione elettorale.
I gestori delle risorse finanziarie
Lo statuto di Espero esclude la gestione diretta delle risorse.
Il fondo affiderà la gestione del patrimonio, attraverso una pubblica gara, a soggetti abilitati scelti tra Banche, Assicurazioni, Sim (società di intermediazione mobiliare), Sgr (Società di gestione del risparmio).
Per il primo esercizio la gestione sarà monocomparto, quindi tutti i contributi saranno investiti nello stesso modo e ci sarà un unico rendimento. Successivamente si potrà aderire, a seconda dell’età, della durata e del grado di propensione al rischio, alla gestione pluricomparto con diverse linee di investimento e differenti profili di rendimento. La composizione del patrimonio di Espero sarà inizialmente prudente, con grande prevalenza degli investimenti obbligazionari (circa 80%) rispetto agli azionari.
Trattamento fiscale dei contributi versati
Sono deducibili:
Il contributo obbligatorio dell’1% mensile versato dal lavoratore;
Il contributo aggiuntivo fino al 2% per il personale ex T.F.S.;
Il contributo aggiuntivo fino al 10% per il personale già in T.F.R.
La deduzione è ammessa fino a 5.164 € annui e non può superare né il 12% del reddito complessivo, né il doppio del T.F.R. versato a Espero.
Non opera sulla quota T.F.R. e sull’1,5% per gli ex T.F.S.
Il decreto attuativo della legge Maroni sulla previdenza complementare (o un provvedimento legato alla legge finanziaria 2005) dovrebbe aumentare i margini di deducibilità per promuovere l’adesione alla previdenza complementare.
La pensione di Espero
Espero eroga le seguenti prestazioni:
Pensione complementare di vecchiaia: almeno 5 anni di iscrizione e 65 anni di età (60 per le donne). Calcolo contributivo con coefficienti attuariali rapportati alla speranza di vita. Si può rivalutare ogni anno in base ai risultati di gestione. E’ reversibile perché il lavoratore può designare un beneficiario al quale sarà corrisposta la rendita al suo decesso;
Pensione complementare di anzianità: almeno 15 anni d’iscrizione (5 fino al 2019), cessazione dell’attività, almeno 55 anni d’età (50 se donna). Le rendite saranno erogate mediante convenzione con Enti previdenziali o Società di Assicurazione. La misura della pensione integrativa dipenderà dai contributi versati, dalla durata dei versamenti, dai costi di gestione e dai rendimenti conseguiti dal fondo.
Capitale una tantum: se l’importo della pensione è inferiore all’assegno sociale (370 € nel 2004) o se non sussistono i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione, l’erogazione della prestazione avviene sottoforma di capitale.
Pensione e capitale: Se si matura il diritto a pensione si può percepire sottoforma di capitale fino al 50% del montante accumulato. Il Fisco scoraggia la prestazione sottoforma di capitale se essa supera di 1/3 la somma maturata.
Anticipazione delle somme maturate. Con almeno 8 anni d’iscrizione si può richiedere per acquisto o ristrutturazione della 1° casa per sé o per i figli, spese sanitarie straordinarie, spese sostenute durante il congedo per la formazione continua, fino al 100% della somma accumulata (escluse le contribuzioni figurative accantonate all’Inpdap, T.F.R. e 1,5%, liquidate esclusivamente alla cessazione del lavoro). Si può reintegrare la propria posizione.
Riscatto per cessazione dell’attività: in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del pensionamento si può optare per il trasferimento ad altri fondi o P.I.P., mantenere la posizione individuale in assenza di contribuzione oppure riscattare il capitale maturato.
Riscatto per decesso dell’iscritto: in caso di morte dell’associato prima del suo pensionamento la posizione individuale è riscattata dal coniuge, in sua mancanza dai figli, in mancanza di coniuge e figli dai genitori se conviventi e a carico. In assenza di tali soggetti l’iscritto può nominare un beneficiario, in mancanza del quale la posizione resta acquisita al fondo.
Trattamento fiscale delle prestazioni
Pensione: E’ tassata con la propria aliquota marginale* solo la parte di pensione derivante dai contributi versati e dedotti da lavoratore e amministrazione, dal T.F.R., dal contributo dell’1,5% per chi era in T.F.S. Non concorrono all’imponibile fiscale la quota di montante derivante dai rendimenti maturati, tassati alla fonte all’11%, né i contributi versati e non dedotti in quanto eccedenti il limite di deducibilità. Durante l’erogazione della pensione, le rivalutazioni anno per anno sono assoggettate a un’imposta sostitutiva del 12,50%.
Capitale: in caso di insussistenza di requisiti per la pensione o importo inferiore all’assegno sociale, al capitale maturato, esclusa la quota derivante dai rendimenti e dai contributi non dedotti, si applica la tassazione separata con l’aliquota media degli ultimi 5 anni. Analoga modalità se, maturato il diritto a pensione, si richiede sottoforma di capitale non più di 1/3 del montante accumulato. Se si richiede più di 1/3 (massimo il 50%) il prelievo diventa più pesante perché anche i rendimenti maturati vengono tassati.
Anticipazione delle somme maturate: tassazione analoga al capitale superiore ad 1/3.
Riscatto per cessazione dell’iscritto: tassazione con aliquota marginale esclusi eventuali contributi non dedotti.
Riscatto per decesso dell’iscritto: tassazione separata con aliquota media degli ultimi 5 anni escluse le somme derivanti dalle rivalutazioni e dai contributi non dedotti.
Il decreto attuativo della legge Maroni sulla previdenza complementare (o un provvedimento legato alla legge finanziaria 2005) potrebbe detassare parzialmente o integralmente la quota di montante derivante dai rendimenti maturati oggi gravata dell’11% e alleggerire ulteriormente l’imposizione sulle prestazioni.
* aliquota marginale: la più alta delle aliquote applicata al reddito del contribuente.
Espero o T.F.R.?
- All’atto del pensionamento percepirà dall’Inpdap la pensione e il T.F.S.
- All’atto del pensionamento nel sistema obbligatorio percepirà dall’Inpdap la pensione e il T.F.R. derivante dalla buonuscita maturata alla data di adesione e dal 4,91% della retribuzione mensile versata da tale data, entrambe rivalutate annualmente dell’1,5% più il 75% del tasso di inflazione.
- Espero erogherà la pensione complementare dando facoltà all’iscritto di percepire fino al 50% del montante maturato sottoforma di capitale. Nel caso l’importo della pensione sia minore dell’assegno sociale o manchino i requisiti per ricevere la rendita tutto sarà corrisposto sottoforma di capitale.
- All’atto del pensionamento percepirà dall’Inpdap la pensione e il T.F.R. annualmente rivalutato del 75% del tasso d’inflazione + 1,5% fisso.
- All’atto del pensionamento percepirà dall’Inpdap la pensione e il T.F.R. maturato all’atto di adesione e rivalutato annualmente con l’1,5% + il 75% del tasso d’inflazione. Espero erogherà la pensione complementare dando facoltà all’iscritto di percepire fino al 50% del montante maturato sottoforma di capitale. Nel caso l’importo della pensione sia minore dell’assegno sociale o manchino i requisiti per la rendita tutto sarà corrisposto sottoforma di capitale.
CHE FARE ADESSO?
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La breve vita dei fondi chiusi non consente di effettuare valutazioni compiute circa la loro performance.
Valgono le seguenti considerazioni generali per quanti sono già in T.F.R.:
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Per il milione circa di lavoratori della scuola che oggi sono in T.F.S. e che aderendo al fondo passano al T.F.R. giova ricordare che:
il T.F.R. è finanziato dal solo datore di lavoro;
al finanziamento del fondo concorre anche il datore di lavoro;
le contribuzioni e le prestazioni del fondo godono di benefici fiscali;
non maturando i requisiti minimi per la pensione complementare, il montante accumulato viene restituito sottoforma di capitale con un’imposizione agevolata;
il T.F.S. si calcola sull’ultimo stipendio e quindi è competitivo nel caso di passaggio a qualifica superiore, passaggio di gradone o aumento contrattuale spalmato sullo stipendio tabellare;
il T.F.R. garantisce comunque una rivalutazione annua reale in periodi di bassa inflazione;
T.F.S. e T.F.R. hanno, come già visto, un diverso trattamento fiscale.
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Le proiezioni fatte per i dipendenti che avranno il calcolo misto o contributivo della pensione, ipotizzando uno scenario economico-sociale non dissimile dall’attuale, mostrano abbastanza concordemente che aderire ad Espero è un'opportunità che può produrre, in un’ottica di previdenza, futuri consistenti benefici. Anche a chi andrà con la pensione retributiva e quindi ha nel 2004 almeno 27 anni di anzianità contributiva conviene valutare l’opportunità di aderire ad Espero, simulando con il software di calcolo in dotazione presso le nostre sedi l’importo futuro della buonuscita e della pensione integrativa, anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste in tempi brevi per favorire il decollo della previdenza complementare.
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Espero |
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