Nota Aran sulle relazioni sindacali
LAran ha pubblicato, in data odierna una nota sulla composizione delle delegazioni trattanti e sulle titolarità delle prerogative sindacali richiamando gli accordi precedenti e riassumendo i diversi pronunciamenti sulle relazioni sindacali nel pubblico impiego.
Si tratta di un documento utile in quanto sono riportati insieme i vari accordi che regolano la vita della contrattazione, preziosa nelle scuole e per le RSU.
Roma, 27 maggio 2004
Ecco il testo
27 maggio 2004 - Prot. 4260
A tutte le Amministrazioni
Loro sedi
OGGETTO: Delegazione trattante e
titolarità delle prerogative nei luoghi di lavoro.
Questa Agenzia, in risposta a numerosi
quesiti sulle materie in oggetto, ha già pubblicato sul proprio sito internet nella
Sezione "Relazioni sindacali" varie note di chiarimenti. Pervengono, tuttavia,
ancora molti quesiti di carattere ripetitivo sia in ordine alla composizione delle
delegazioni trattanti nella contrattazione integrativa che ai soggetti titolari delle
prerogative sindacali (distacchi, permessi, diritto ad indire l'assemblea, etc...).
Con la presente nota questa Agenzia, al
fine di facilitarne la lettura, intende riportare ad un testo unitario con carattere di
generalità i precedenti chiarimenti, comunicando contestualmente che non risponderà più
a quesiti sulla medesima materia.
A) DELEGAZIONE TRATTANTE
NELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
In ordine alla composizione delle
delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale nella contrattazione
integrativa occorre fare riferimento alla disciplina contenuta nei vigenti CCNL di
comparto e di aree dirigenziali che ne definiscono con chiarezza i componenti.
§ 1. Delegazione trattante di
parte pubblica
La individuazione dei componenti e del
presidente, se previsto, della delegazione trattante di parte pubblica è di esclusiva
competenza dell'Amministrazione.
Il D.Lgs. 165/2001 opera una netta
distinzione tra i poteri di indirizzo politico-amministrativo e i poteri gestionali.
Pertanto, ad avviso di questa Agenzia, gli organi di governo delle Amministrazioni di
norma non partecipano alla delegazione trattante.
La delegazione trattante di parte
pubblica, di norma indicata nei CCNL, svolge il proprio ruolo istituzionale oltre che ai
fini della contrattazione integrativa anche su tutti gli altri livelli di relazioni
sindacali (concertazione, informazione, consultazione, etc..).
I titolari della contrattazione possono
avvalersi della assistenza del personale del proprio o di altri uffici
dell'Amministrazione.
Ove nei CCNL sia espressamente prevista
la delega da parte del titolare del potere di rappresentanza ad altro soggetto,
dell'esercizio di tale facoltà sarà data informazione all'apertura della trattativa,
ferma comunque rimanendo la titolarità della negoziazione in capo al dirigente
responsabile dell'Ufficio.
Se la complessità della materia lo
richiede nulla vieta all'Amministrazione di avvalersi di consulenti ed esperti esterni,
che tuttavia non si possono sostituire alla delegazione di parte pubblica trattante nella
conduzione del negoziato.
Sull'argomento vale, inoltre, la norma
generale che né la delegazione di parte sindacale, né quella di parte pubblica possono
intervenire nella composizione della altrui delegazione.
§ 2. Delegazione trattante di
parte sindacale
La delegazione di parte sindacale è
composta dalla RSU e dai dirigenti accreditati dalle Organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del CCNL che si sta applicando, soggetti diversi di pari dignità
negoziale ed entrambi necessari.
Vale, tuttavia, la pena precisare che
il secondo livello di contrattazione può essere articolato diversamente sul territorio
(per es. per Amministrazione centrale e per sede periferica). E' questo il caso delle
Amministrazioni dei comparti Ministeri, Aziende, Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Ricerca e Enti Pubblici non economici articolate sul territorio in sedi e
strutture periferiche, in cui il CCNL prevede una diversa composizione della delegazione
sindacale: nella sede nazionale di Amministrazione partecipano solo i componenti
accreditati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL che si sta applicando,
nelle altre sedi di contrattazione sia dell'Amministrazione centrale che periferica (che
coincidono con le sedi di elezione della RSU) anche la RSU. Eventuali eccezioni devono
essere espressamente previste nei CCNL.
Anche la delegazione di parte sindacale
nei singoli luoghi di lavoro è la stessa sia per la contrattazione integrativa che per
tutti gli altri livelli di relazioni sindacali (concertazione, consultazione,
informazione, partecipazione, etc....).
a) La RSU
La RSU partecipa alle trattative nella
sua veste di soggetto unitario di natura elettiva che rappresenta i lavoratori ed è,
pertanto, da escludere qualunque riferimento ai singoli componenti della stessa o alle
Organizzazioni sindacali nelle cui liste sono stati eletti.
La RSU assume le proprie decisioni a
maggioranza e la posizione del singolo componente rileva solo all'interno della stessa, ma
non all'esterno ove la RSU opera, appunto, come soggetto unitario.
E' di esclusiva competenza della RSU
definire le regole del proprio funzionamento, le modalità con le quali la maggioranza si
esprime, la composizione della propria delegazione trattante, i rapporti con le
Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL ammesse alla trattativa. Rispetto a ciò
l'Amministrazione non è tenuta ad alcun intervento né ad esprimere pareri trattandosi di
atti endosindacali di stretta pertinenza della RSU nel suo complesso.
Poiché l'adozione da parte della RSU
di un proprio regolamento di organizzazione è atto volontario, nel caso in cui non venga
adottato, tutti i componenti della RSU hanno diritto di partecipare alle trattative (cfr.
anche Accordo di interpretazione autentica stipulato il 6 aprile 2004).
Non trovano legittimazione forme di
coordinamento tra RSU diverse in quanto, gli accordi di comparto integrativi dell'Accordo
quadro del 7 agosto 1998, che avrebbero potuto prevederne la costituzione, ove stipulati,
non hanno deciso in tal senso.
b) Le Organizzazioni sindacali di
categoria rappresentative firmatarie del CCNL
Le Organizzazioni sindacali
rappresentative che accreditano i propri esponenti nella delegazione trattante sono quelle
firmatarie del CCNL che si sta applicando. Non possono esserci, quindi, dubbi su quali
esse siano in quanto chiaramente indicate nel frontespizio del CCNL in vigore.
Le Organizzazioni sindacali
rappresentative che non sottoscrivono il CCNL si autoescludono, per il corrispondente
biennio contrattuale, dalla contrattazione integrativa e dalla partecipazione a tutti gli
altri livelli di relazioni sindacali nei luoghi di lavoro, ove sia prevista la firma del
CCNL.
Nella contrattazione integrativa le
Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL sono quelle di categoria. Le
Confederazioni non partecipano alla contrattazione nei luoghi di lavoro.
Non trovano, pertanto, giustificazione
le ripetute richieste da parte di molte Amministrazioni che, pur non avendo alcun potere
discrezionale in merito, chiedono all'Aran quali siano le Organizzazioni sindacali da
ammettere alla contrattazione integrativa, ovvero di confermare o meno se debbano essere
convocate Confederazioni o Organizzazioni che non risultano tra le firmatarie del CCNL che
si sta applicando.
A tale proposito si rammenta nuovamente
che l'Aran provvede, ai sensi di legge, ad accertare le Organizzazioni sindacali
rappresentative ogni due anni, in coincidenza con i bienni contrattuali e, precisamente,
in coincidenza del quadriennio normativo e primo biennio economico e del secondo biennio
economico. Può, quindi, verificarsi che nel passaggio da un biennio all'altro le
Organizzazioni rappresentative possano cambiare, perdendo la rappresentatività ovvero
acquisendola.
Non c'è nessuna norma che permetta
alle Organizzazioni sindacali che perdono la rappresentatività, dopo la firma del CCNL di
comparto o area, di partecipare alle trattative per il successivo biennio in virtù del
fatto che hanno sottoscritto quello precedente, anche ove si tratti del contratto
afferente al quadriennio normativo.
I contratti di lavoro, infatti, sono
tra di loro autonomi e seguono regole proprie per quanto riguarda i soggetti da ammettere
alla contrattazione integrativa. Pertanto, le Amministrazioni in sede di applicazione dei
CCNL sottoscritti, anche in ragione della possibile diversità dei soggetti firmatari,
devono tenere distinti i contratti integrativi.
I contratti integrativi sono di quattro
tipologie:
1 il primo contratto integrativo
riguarda il quadriennio normativo e primo biennio economico. La parte normativa è valida
per l'intero quadriennio e deve essere stipulata in una sessione unica. Le Organizzazioni
sindacali che hanno titolo a partecipare al negoziato sono quelle firmatarie del
corrispondente CCNL;
2 il secondo contratto
integrativo è solamente di parte economica e viene stipulato per l'allocazione delle
risorse derivanti dal contratto nazionale relativo al medesimo biennio economico. Le
Organizzazioni sindacali che hanno titolo a partecipare al negoziato sono quelle
firmatarie del corrispondente CCNL;
La delegazione del contratto
integrativo di cui al punto 1 continua ad operare sino a che a livello nazionale non sia
sottoscritto il CCNL del secondo biennio e, solo da tale momento, il contratto integrativo
di cui al punto 2 dovrà essere stipulato con i nuovi firmatari. Nel caso in cui rimangano
gli stessi del CCNL precedente la delegazione della contrattazione integrativa non muta,
altrimenti si dovrà prendere atto dei nuovi soggetti firmatari e formare la nuova
delegazione (cfr. art. 6 del CCNQ del 9 agosto 2000 richiamato nell'art. 7 del CCNQ del 18
dicembre 2002).
3 la parte normativa del
contratto integrativo può essere completata con altro contratto, in relazione a quelle
materie per le quali il contratto integrativo si rende necessario solo al verificarsi
dell'evento (accordi di mobilità, implicazioni derivanti dai processi di
riorganizzazione, etc.). Poiché tali contratti possono essere stipulati a cavallo dei
bienni, le Organizzazioni sindacali che hanno titolo a partecipare al negoziato sono
quelle firmatarie del CCNL vigente nel momento in cui vi si procede (che possono essere
quelle del quadriennio normativo e primo biennio economico ovvero quelle del secondo
biennio economico cfr. punti 1 e 2);
4 il contratto di
interpretazione autentica di clausole del contratto integrativo. Le Organizzazioni
sindacali che hanno titolo a partecipare al negoziato sono quelle originariamente
firmatarie del contratto integrativo a cui la clausola da interpretare si riferisce.
Occorre precisare cosa succede negli
intervalli tra i principali contratti indicati nei punti 1 e 2 precedenti.
A tal fine si significa che tutti i
CCNL prevedono che la gestione dei fondi sia affidata alla contrattazione integrativa e
che essa, pertanto, nel rispetto dei criteri generali fissati dal contratto integrativo
quadriennale del punto 1, avvenga annualmente nell'ambito delle risorse che a consuntivo
il contratto integrativo applicabile in quel momento mette a disposizione.
Resta fermo che la delegazione
sindacale che partecipa alle contrattazioni di cui ai punti precedenti è integrata dalla
RSU come chiarito nel § 2.
§ 3. L'accredito dei dirigenti
sindacali (art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998)
Alla contrattazione integrativa
partecipano i dirigenti sindacali formalmente accreditati dalle Organizzazioni sindacali
di categoria firmatarie del CCNL che si sta applicando (cfr. punto precedente). E'
importante che le Organizzazioni sindacali provvedano all'accredito dei propri dirigenti
nei tempi previsti (cfr. art 10 CCNQ del 7 agosto 1998 e CCNL di comparto) e nel caso in
cui non lo facciano l'Amministrazione ha il diritto di richiederlo, essendo questa non
solo la condizione che permette di formare la delegazione, ma anche di garantire la
maggiore stabilità possibile della stessa, di favorire corrette relazioni e lo sviluppo
del confronto, nonché di evitare inutili conflitti.
L'accredito del dirigente sindacale
deve avvenire da parte di tutte le Organizzazione sindacali di categoria firmatarie del
CCNL che si sta applicando, anche se nell'Amministrazione una di esse non ha iscritti,
rilevando a tale fine la circostanza della firma del CCNL e non la presenza di iscritti in
quel luogo di lavoro. In questo caso l'Amministrazione dovrà richiedere, alla sede
territoriale più vicina dell'Organizzazione sindacale, l'accredito del dirigente per
comporre la delegazione trattante nella contrattazione integrativa.
Pertanto la trattativa si avvia con la
convocazione nominativa dei singoli dirigenti appositamente accreditati.
Non esistono norme contrattuali né di
legge che pongano limiti alla individuazione da parte del sindacato del proprio dirigente
che può, quindi, essere un dipendente dell'Amministrazione interessata o di altra
Amministrazione o comunque un dirigente sindacale dell'organizzazione firmataria del CCNL.
Unico vincolo per l'Amministrazione è che il dirigente sindacale sia accreditato dalla
Organizzazione sindacale che ne ha la titolarità ai sensi delle vigenti norme
contrattuali.
I CCNL non prevedono nella delegazione
trattante di parte sindacale la figura del "consulente", né la presenza di
altre figure oltre ai dirigenti sindacali accreditati.
Nulla vieta alle Organizzazioni
sindacali, nella loro libertà, di modificare il nominativo del dirigente accreditato, ma
l'atto deve avere sempre carattere di formalità.
Sotto questo profilo la circostanza che
alcune Organizzazioni sindacali di categoria siano composte da più e diverse sigle
sindacali (costituenti o affiliate) non ha alcun rilievo in quanto hanno titolo
all'accredito esclusivamente le Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL
nella loro accezione unitaria ed esatta denominazione indicata nel frontespizio
dello stesso. Non è pertanto necessario che l'Amministrazione proceda ad alcuna verifica
se non quella che l'Organizzazione sindacale che accredita il dirigente abbia la
titolarità per farlo.
"A titolo di esempio prendendo a
riferimento la federazione Diccap (Snalcc-Fenal-Sulpm) del comparto Regioni e Autonomie
locali, il contratto integrativo dovrà essere firmato sotto la dizione Diccap
(Snalcc-Fenal-Sulpm) - che è l'esatta denominazione riportata nel frontespizio del CCNL -
dal dirigente sindacale accreditato dalla stessa Diccap (Snalcc-Fenal-Sulpm) e non dallo
Snalcc o dalla Fenal o dal Sulpm, singole sigle che la compongono. A tale fine non rileva
la circostanza che nell'Amministrazione vi siano lavoratori iscritti ad una sola delle
sigle (esempio solo alla Fenal), in quanto la titolarità della firma è in capo alla
federazione Diccap (Snalcc-Fenal-Sulpm)."
A conferma di tale principio vi è il
fatto che, per essere ammessi alla contrattazione nazionale e, quindi, alla firma del CCNL
che si applicherà nell'Amministrazione, occorre che la Organizzazione sindacale sia
rappresentativa. La rappresentatività è misurata dall'Aran (le Amministrazioni non hanno
competenza in merito) ed è in capo alla federazione sindacale unitariamente intesa e non
alle singole componenti che, pertanto, non possono mai operare singolarmente e
disgiuntamente negli atti esterni.
Come già detto solo la sottoscrizione
di un nuovo CCNL può modificare i soggetti titolari dell'accredito del dirigente
sindacale. E', di conseguenza, evidente che il mutare della composizione di una
federazione sindacale nell'arco di una vigenza contrattuale (nuove affiliazioni o
disaffiliazioni) è solo un fatto interno alla stessa che non incide sulla titolarità
dell'accreditante né sulla sua denominazione, che resta quella indicata sul frontespizio
del CCNL che si sta applicando, sino che di essa non si sia preso atto a livello nazionale
con la rappresentatività del successivo biennio.
Se, in conseguenza di tali mutamenti,
un dirigente sindacale già accreditato passa da un sindacato ad un'altro,
l'Amministrazione non ha alcun potere di intervento per impedirne la partecipazione al
tavolo negoziale per conto del nuovo sindacato a condizione che, quest'ultimo sia
rappresentativo e firmatario del CCNL che si sta applicando e che abbia provveduto ad un
formale nuovo accredito.
A migliore comprensione, nell'intento
di fare la massima chiarezza, si significa, inoltre, che le singole sigle costituenti o
affiliate alla federazione firmataria del CCNL non hanno mai titolo in proprio alle
prerogative sindacali in quanto non rappresentative singolarmente né firmatarie del CCNL.
§ 4. Il numero dei componenti
delle delegazioni trattanti
Nessuna norma fissa il numero dei
componenti delle delegazioni trattanti di parte sindacale e nessuna imposizione può
essere fatta in tal senso trattandosi, appunto, di una libera scelta.
Affinché lo svolgimento delle
trattative sia semplice e snello, è comunque auspicabile che, prima del loro inizio, le
reciproche relazioni sindacali siano regolate attraverso protocolli locali. La natura di
tali protocolli è quella di fissare le regole di un operare comune per una migliore
funzionalità delle relazioni stesse e non anche di intervenire, con potere modificativo,
sulla materia delle relazioni sindacali, non disponibile per la contrattazione integrativa
se non nei limiti ad essa demandati dai CCNQ e dal CCNL.
La definizione dei protocolli locali è
lasciata ai soggetti del luogo di lavoro che devono valutare autonomamente le regole di
correttezza e opportunità a cui improntare le relazioni sindacali, tenuto conto
dell'ampio spazio che i contratti quadro e di lavoro lasciano in ordine ai comportamenti
da tenere in sede di incontri sindacali. Il sistema delle relazioni sindacali è, infatti,
improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza ed
orientato alla prevenzione dei conflitti, principi che debbono essere condivisi tra le
parti.
B) TITOLARITÀ E UTILIZZO DELLE
PREROGATIVE SINDACALI (DISTACCHI, PERMESSI, ETC...) NEI LUOGHI DI LAVORO
§ 1. I soggetti titolari delle
prerogative
Nel quadro generale delineato dal
vigente CCNQ del 7 agosto 1998 i diritti sindacali nei luoghi di lavoro sono riconosciuti
alla RSU e alle Organizzazioni sindacali rappresentative (tutte, a prescindere dalla
circostanza che abbiano o meno sottoscritto il CCNL che si sta applicando).
Le Organizzazioni sindacali non
rappresentative, per il biennio contrattuale corrispondente, non sono titolari di alcuna
prerogativa; unica eccezione è la possibilità, per le stesse, di comunicare il
nominativo del responsabile del proprio terminale associativo, cui non fa seguito
l'utilizzo di prerogative sindacali non avendone, appunto, la titolarità.
§ 2. I dirigenti sindacali
fruitori delle prerogative e le modalità della richiesta
Fermo rimanendo che i soggetti che
possono richiedere l'utilizzo delle prerogative sindacali sono quelli sopracitati, l'art.
10 del CCNQ del 7 agosto 1998 indica quali sono i dirigenti sindacali che hanno titolo
nell'Amministrazione ad usufruirne: a tale fine non va confusa la titolarità delle
prerogative, che è esclusiva delle RSU e delle Organizzazioni sindacali rappresentative,
con le persone fisiche per le quali possono, appunto, venire richieste e che sono:
a) i dirigenti sindacali eletti nella RSU,
essendo quest'ultima titolare del monte-ore di Amministrazione. E' di esclusiva competenza
della RSU stabilire l'utilizzo al suo interno dei permessi di pertinenza. Le
Amministrazioni, pertanto, non devono assegnare il monte-ore ai singoli componenti della
RSU ma alla RSU quale organismo sindacale unitario (cfr. nota Aran n. 5126 del 4 luglio
2003). E', infatti, la RSU, nella sua interezza, ad essere titolare non solo del monte-ore
di cui sopra, ma anche del diritto di affissione e dei locali, di indire l'assemblea
sindacale e di partecipare ai tavoli negoziali. I componenti della RSU rilevano solo al
suo interno nella formazione delle decisioni e nel suo funzionamento, ma non hanno rilievo
esterno. In tal senso non può trovare alcuna legittimazione la richiesta di una
Organizzazione sindacale non rappresentativa di fruire surrettiziamente di prerogative
sindacali, di cui non gode, utilizzando quelle di pertinenza del componente della RSU
eletto nella propria lista. La RSU, come già detto, una volta eletta è autonoma, vive di
vita propria e decide come utilizzare al suo interno il monte-ore dei permessi;
b) i dirigenti sindacali delle
rappresentanze aziendali (RSA) dei dirigenti dipendenti dell'Amministrazione accreditati
dalle Organizzazioni sindacali rappresentative delle aree dirigenziali;
c) i dirigenti sindacali accreditati
dalle Organizzazioni sindacali rappresentative quali esponenti nella delegazione trattante
(se il dirigente sindacale accreditato nella delegazione trattante è dipendente di una
altra Amministrazione il monte-ore da utilizzare sarà quello dell'Amministrazione di
appartenenza del dipendente);
d) i dirigenti sindacali accreditati
quali terminali associativi da parte delle Organizzazioni sindacali rappresentative;
e) i dirigenti sindacali componenti dei
Comitati Direttivi previsti, a tutti i livelli territoriali, dagli statuti delle
Confederazioni e Organizzazioni sindacali rappresentative che non sono in distacco o
aspettativa sindacale.
La richiesta di
utilizzo delle prerogative non può essere fatta dal dirigente sindacale a nome proprio ma
dall'Organizzazione che ne è titolare.
Anche a tale proposito, in generale, si
significa nuovamente l'importanza già richiamata dell'accredito formale da parte
dell'Organizzazione sindacale del proprio dirigente da cui, appunto, discende il diritto
della persona fisica ad usufruire delle prerogative, ma anche il diritto alla tutela
prevista dall'art.18 del CCNQ. La qualità di dirigente sindacale, infatti, deriva
esclusivamente o dalla comunicazione degli eletti nella RSU o dall'accredito delle
Organizzazioni sindacali che ne hanno la titolarità e, per essere fatta valere, deve
essere formalmente conosciuta dall'Amministrazione.
La richiesta dell'utilizzo delle
prerogative deve essere sempre preventiva nel rispetto dei tempi e delle modalità
previste in generale dal CCNQ, nello specifico dai CCNL e dagli eventuali accordi locali.
E', pertanto, da escludere che l'Organizzazione intervenga a posteriori per sanare
l'assenza del proprio dirigente sindacale in quanto, nell'utilizzo dei permessi, deve
essere sempre garantita la funzionalità dell'attività lavorativa dell'ufficio in cui il
dipendente, accreditato quale dirigente sindacale, lavora.
L'Amministrazione deve, pertanto,
esercitare le proprie forme di controllo nei confronti di dipendenti che si assentano dal
servizio per mandato sindacale di cui non risulta alcuna comunicazione ufficiale, né
richiesta da parte dell'Organizzazione sindacale.
Nessuna norma vieta che il medesimo
dipendente ricopra, contemporaneamente, più cariche sindacali (ad esempio che sia eletto
nella RSU e membro di un Comitato direttivo o rappresentante del terminale associativo)
rientrando tale valutazione nelle autonome e libere scelte delle Organizzazioni sindacali.
Rileva, invece, per l'Amministrazione, che l'utilizzo delle prerogative sindacali sia
correttamente correlato alla specifica fattispecie per la quale viene richiesto, essendo i
monte-ore permessi diversi, fermo rimanendo che le prerogative in capo alla RSU non
possono mai essere utilizzate dalle Organizzazioni sindacali.
Non esiste alcun limite massimo al
numero di dipendenti che possono esser nominati dirigenti sindacali ma solo la esatta
definizione e quantificazione dei diritti sindacali complessivamente fruibili.
A tale proposito vale la pena di
chiarire ulteriormente la figura del terminale associativo. I dipendenti ad esso
addetti sono considerati dirigenti sindacali a tutti gli effetti dall'art. 10 del CCNQ del
7 agosto 1998, purché nominati dalle Organizzazioni sindacali rappresentative, ma
la natura di mera struttura organizzativa non assegna loro un potere contrattuale. In tal
senso, affinché il terminale associativo possa partecipare ai tavoli negoziali della
contrattazione integrativa, occorre che lo stesso sia anche formalmente accreditato quale
componente della delegazione trattante da parte della Organizzazione sindacale titolata
(cfr. anche il §1 del punto B per i terminali delle organizzazioni sindacali non
rappresentative).
Nel caso di federazioni di categoria
composte da più e diverse sigle sindacali (costituenti o affiliate) vale quanto già
detto nel precedente punto relativamente all'accredito dei dirigenti sindacali a cui si
rinvia, ribadendo che, per la individuazione del soggetto titolare delle prerogative
sindacali, occorre sempre fare riferimento alla federazione unitariamente intesa e non
alle singole componenti della stessa. Ne deriva, conseguentemente, che anche per la
individuazione dei dirigenti sindacali abilitati nei luoghi di lavoro ad usufruire delle
prerogative, occorre fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni provenienti dalla
federazione. Eventuali accrediti o designazioni effettuate in modo autonomo dalle singole
sigle che la compongono non possono essere presi in considerazione.
C) LA TIPOLOGIA DELLE PREROGATIVE
SINDACALI E LE CAUSALI
Le prerogative sindacali previste dal
CCNQ del 7 agosto 1998 sono:
a. il diritto di assemblea
b. il diritto ai locali
c. il diritto di affissione
d. il diritto ai distacchi e ai
permessi retribuiti
e. il diritto alle aspettative a i
permessi non retribuiti
f. il diritto di nominare i terminali
associativi.
§ 1. I distacchi sindacali
Nella presente nota non si fa
riferimento all'istituto dei distacchi sindacali in quanto già chiaramente
disciplinato dai CCNQ, l'ultimo dei quali, per il personale dei comparti, è del 18
dicembre 2002, evidenziando solamente, che, trattandosi di materia definita nazionalmente,
le Amministrazioni non hanno alcuna competenza sulla loro determinazione e distribuzione.
L'esatta denominazione delle
Organizzazioni sindacali rappresentative e delle Confederazioni cui aderiscono, nonché le
quantità di prerogative spettanti, sono esclusivamente quelle indicate nei vigenti CCNQ,
a cui, pertanto, si rinvia.
Per la concessione dei distacchi si
richiama il rispetto delle procedure previste nel CCNQ del 7 agosto 1998 come integrato
dal CCNQ del 27 gennaio 1999.
§ 2. I permessi dell'art. 11 dei
CCNQ 7 agosto 1998 e seguenti
Quanto sopra riportato sui distacchi
sindacali vale anche per i permessi dell'art. 11 (CCNQ del 7 agosto 1998 e seguenti) nel
senso che la loro titolarità e quantificazione (limite massimo) è fissata a livello
nazionale e non vi è alcun tetto per il loro utilizzo nell'Amministrazione.
Il rispetto del monte-ore complessivo
è a carico del sindacato che ne è titolare per cui l'unico obbligo per l'Amministrazione
è l'adempimento dell'art. 11, comma 7, del CCNQ del 7 agosto 1998.
La loro fruizione è esclusivamente
riservata ai dipendenti/dirigenti sindacali in servizio e, quindi, non collocati in
distacco o aspettativa sindacale, che siano componenti degli organismi direttivi statutari
(nazionali, regionali, provinciali e territoriali) delle Confederazioni ed Organizzazioni
sindacali di categoria che ne hanno titolo (cfr. tavole allegate ai vigenti CCNQ) ed è
legata alla circostanza della convocazione della riunione dei predetti organismi. Tali
permessi non possono, quindi, essere cumulati surrettiziamente fra di loro, se non nei
limiti della partecipazione alle riunioni degli organismi statutari per le quali possono
essere richiesti e non possono essere utilizzati per finalità diverse da quella per cui
sono stati previsti.
Le Confederazioni possono utilizzare i
permessi dell'art. 11 per le proprie Organizzazioni di categoria anche nei comparti ove
queste non sono rappresentative.
Va osservato che, nel caso di specie,
la qualità di dirigente sindacale deriva dall'appartenenza all'organismo statutario a
prescindere da ogni altra carica sindacale. Non rientra, pertanto, tra le causali
dell'art. 11 la partecipazione al tavolo di contrattazione integrativa per la quale devono
essere utilizzati i relativi permessi, cioè il monte-ore dell'Amministrazione ove si
presta servizio.
E' responsabilità dell'Organizzazione
e della Confederazione sindacale di appartenenza del dirigente sindacale il corretto
utilizzo dei permessi e la indicazione della precisa causale per cui se ne chiede la
fruizione. Alle stessa compete, inoltre, il dovere del preavviso secondo la normativa di
comparto vigente e le modalità, all'uopo concordate, in sede locale.
Nulla vieta all'Amministrazione di
concordare in sede locale che alla richiesta di utilizzo dei permessi dell'art.11 sia
allegata copia della convocazione del Comitato direttivo a cui il dirigente sindacale deve
partecipare.
I permessi dell'art. 11 sono
compatibili con quelli previsti dal monte-ore di Amministrazione, ma non cumulabili ai
fini di distacchi parziali.
I permessi dell'art. 11 sono, altresì,
compatibili, in quanto fruiti per finalità diverse, con forme di distacco part-time
(mentre non lo sono i permessi dell'art. 8 e 9 di cui al successivo paragrafo). In caso di
part-time orizzontale o verticale l'art. 11 trova, ovviamente, applicazione solo nei
giorni in cui il dipendente è tenuto alla prestazione lavorativa.
§ 3. Il monte-ore di
Amministrazione
Per quanto riguarda il monte-ore
di Amministrazione si rinvia alla nota Aran n. 5126 del 4 luglio 2003, relativamente ai
soggetti titolari, al calcolo e alla distribuzione.
La causale principale per la quale il
monte-ore di Amministrazione è stato previsto è la partecipazione al tavolo della
contrattazione integrativa, nel caso in cui le trattative si svolgano durante l'orario di
lavoro, ma può essere utilizzato anche per altre riunioni, convegni e congressi
sindacali.
Le Organizzazioni sindacali possono
fare utilizzare il monte-ore di pertinenza anche ai propri dirigenti dei terminali
associativi per la loro attività.
I permessi del monte-ore di
Amministrazione possono essere cumulati (cfr. anche art. 10 comma 5 del CCNQ del 7 agosto
1998 come modificato dal CCNQ del 27 gennaio 1999 nel caso in cui il cumulo delle ore si
configuri come un distacco) ma, in questo caso, non è possibile utilizzarli
congiuntamente al distacco sindacale part-time, per evitare che questo si trasformi
surrettiziamente in un distacco a tempo pieno.
Le Amministrazioni dovranno avere
particolare cura nel verificare che né la RSU né le Organizzazioni sindacali
rappresentative utilizzino, nell'anno considerato, ore eccedenti a quelle di pertinenza,
al fine di evitare il successivo recupero ed un inutile contenzioso.
Le ore non utilizzate nell'anno
corrispondente rappresentano un risparmio per l'Amministrazione e non possono essere
sommate a quelle dell'anno successivo.
I minuti utilizzabili per quantificare
il monte-ore di Amministrazione sono predefiniti dai CCNQ (cfr. nota Aran citata) e,
pertanto, l'Amministrazione non può aumentarli, trattandosi di materia non disponibile
per la contrattazione integrativa.
I soggetti titolari del monte-ore, vale
a dire la RSU e ciascuna delle singole Organizzazioni sindacali rappresentative, possono
attingere esclusivamente dal monte-ore di pertinenza, non prevedendo il CCNQ alcuna
compensazione (vale a dire che le Organizzazioni sindacali non possono attingere dal monte
ore della RSU e analogamente la RSU dal monte ore di Amministrazione delle Organizzazioni
sindacali).
Al proposito si ritiene opportuno
evidenziare che anche il monte-ore di Amministrazione di pertinenza rispettivamente delle
Organizzazione sindacali rappresentative del comparto e quello dell'area dirigenziale non
sono tra di loro compensabili, trattandosi di monti-ore utilizzabili per finalità diverse
essendo diversi e distinti i CCNL e i CCNQ. Anche in questo caso le Organizzazioni possono
attingere esclusivamente dal monte-ore di pertinenza. Vale a dire che nel caso in cui a
fruire del permesso sia un dipendente accreditato quale dirigente sindacale per la
trattativa di comparto si deve usare il monte-ore del comparto ovvero nel caso di
dipendente accreditato per la trattativa della dirigenza il monte-ore da utilizzare è
quello della dirigenza. Rientra, infatti, nella libertà sindacale, che un dipendente non
dirigente possa essere accreditato nella delegazione della dirigenza o viceversa, ma il
monte ore da utilizzare è quello per il quale è avvenuto l'accredito.
§ 4. Aspettative e permessi non
retribuiti
Relativamente alle aspettative e ai
permessi non retribuiti la titolarità a richiederli resta in capo alle sole
Organizzazioni sindacali rappresentative. Il CCNQ del 18 dicembre 2002 ha fissato il
limite di cumulabilità tra distacco retribuito part-time e aspettativa non retribuita.
§ 5. I diritti di affissione,
all'uso dei locali e di assemblea
Relativamente ai diritti di
affissione e di uso dei locali, rientrando tali diritti tra quelli a sostegno
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro, la loro titolarità è in capo alla RSU,
unitariamente intesa, e alle Organizzazioni sindacali di categoria rappresentative (le
Confederazioni non hanno titolarità in proprio). Tali diritti sono disciplinati dal CCNQ
del 7 agosto 1998.
Nel caso in cui la RSU e i sindacati
rappresentativi richiedano la disponibilità di strumentazioni aggiuntive a quelle
previste, nulla vieta di concordarne l'utilizzo secondo i livelli di contrattazione
integrativa dell'Amministrazione, ma ciò non può comportare un aggravio di spesa e costi
aggiuntivi per l'Amministrazione stessa.
Anche il diritto di assemblea
rientra tra quelli di cui al precedente capoverso.
Il diritto è in capo ai dipendenti che
possono esercitarlo partecipando, durante l'orario di lavoro, all'assemblea sindacale per
un minimo di 10 ore annue pro capite, limite che può essere aumentato dal CCNL, a cui si
rinvia. Si tratta quindi di un monte-ore annuo individuale spettante esclusivamente ai
lavoratori, che l'Amministrazione deve ridurre in base alla effettiva partecipazione dei
lavoratori alle assemblee sindacali, sulla base della rilevazione delle presenze che è di
competenza dell'Amministrazione.
L'assemblea può essere indetta dalla
RSU unitariamente intesa, dalle Organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e
dalle RSA della dirigenza. L'indizione può avvenire singolarmente da ogni soggetto che ne
ha la titolarità (ad esempio dalla RSU o da una sola organizzazione) ovvero
congiuntamente da più soggetti (ad esempio da tutte le organizzazioni sindacali assieme
ovvero dalle stesse o parte di esse assieme alla RSU).
Il CCNQ del 7 agosto 1998 e i contratti
nazionali di lavoro disciplinano, il primo in via generale e i secondi nella specificità
di comparto, le modalità di richiesta e di svolgimento dell'assemblea (cfr. in
particolare il CCNL della Scuola).
Poiché, come già sopra precisato per
altri istituti, i contratti di lavoro del personale dei comparti e delle aree dirigenziali
sono distinti ed operano in favore di dipendenti diversi, le assemblee del personale dei
comparti e dei dirigenti avvengono separatamente. Il diritto di indire l'assemblea per il
personale non dirigente è in capo alla RSU e alle Organizzazioni sindacali
rappresentative del comparto (e non possono parteciparvi i dirigenti) mentre per i
dirigenti il diritto è in capo alle Organizzazioni sindacali rappresentative della
dirigenza e alle RSA della dirigenza (e non possono parteciparvi i dipendenti del
comparto).
L'unica eccezione è il caso in cui una
Organizzazione rappresentativa sia nel comparto che nell'area dirigenziale indica una
assemblea sindacale unica per materie di interesse comune. Sarà cura dell'Amministrazione
rilevare le presenze in quanto le ore utilizzate dovranno essere detratte dal rispettivo
monte-ore annuo.
I soggetti che nell'Amministrazione
operano coi poteri del privato datore di lavoro - ad esempio il Dirigente scolastico
(Preside) negli Istituti scolastici - non possono partecipare all'assemblea indetta per il
personale del comparto se non specificatamente invitati.
Gli argomenti trattati nell'assemblea
sono quelli di interesse sindacale, rientrando in tale espressione un contenuto molto
ampio e cioè tutti gli argomenti che il sindacato assume in rapporto ai propri obiettivi.
Gli unici soggetti esterni al posto di
lavoro che possono partecipare all'assemblea sono i dirigenti sindacali, previa formale
comunicazione all'Amministrazione con preavviso scritto almeno tre giorni prima.
D) ATTIVITÀ SINDACALE E PRESTAZIONI
DI SERVIZIO
Ai sensi del CCNQ del 7 agosto 1998
l'attività prestata dal dirigente sindacale in permesso o in distacco retribuito è
equiparata a quella del servizio, nel significato che l'attività sindacale non pregiudica
la maturazione dell'anzianità di servizio ai fini della carriera e della pensione.
In presenza del distacco sindacale
retribuito, anche derivante dal cumulo dei permessi orari (nel caso in cui si configuri
come un distacco), il dirigente sindacale, per tutto il periodo che ne usufruisce, non
matura le ferie, non essendo, appunto, in servizio. Non è, invece, prevista alcuna
riduzione delle ferie per il personale che utilizza i permessi orari giornalieri.
Il dipendente che rientra in servizio
al termine del distacco sindacale non può avanzare, nei confronti dell'Amministrazione,
pretese relative ai rapporti intercorsi con il sindacato durante il periodo del proprio
mandato, né chiedere di usufruire delle ferie non godute durante il distacco sindacale in
quanto non maturate nell'Amministrazione.
La possibilità di utilizzare i
distacchi in modo flessibile (prestazione lavorativa ridotta) rappresenta una modalità di
fruizione del distacco. Comunque, ove si usufruisca di un distacco part-time, questo non
incide sulla determinazione delle percentuali massime previste per la costituzione di tali
rapporti di lavoro.
In generale la normativa applicabile al
dipendente in distacco part-time è quella prevista nei CCNL per il rapporto di lavoro
part-time orizzontale o verticale, anche per quanto riguarda il limite minimo di
prestazione che deve essere garantita. Unica eccezione è il trattamento economico che è
quello disciplinato in via generale per i distacchi sindacali (cfr. art. 17 del CCNQ del 7
agosto 1998 e CCNL di comparto o area).
L'art. 10, comma 7 del CCNQ del 7
agosto 1998, prevede che le riunioni con le quali le pubbliche Amministrazioni assicurano
i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengano
normalmente al di fuori dell'orario di lavoro. E', pertanto,
necessario che le Amministrazioni ne assicurino la più scrupolosa attuazione onde
evitare, come indicato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002,
aggravi di spesa nonché la ulteriore conseguenza di far dipendere dalla loro azione tempi
e modalità della contrattazione collettiva integrativa. Il medesimo comma prevede,
peraltro, che, qualora non sia possibile svolgere la trattativa fuori dall'orario di
lavoro, come, ad esempio, in caso di convocazione delle parti sindacali motivate dalla
assoluta urgenza di assumere decisioni concordate, attraverso le relazioni sindacali
previste dai rispettivi contratti collettivi, vengano adottate tutte le forme possibili di
articolazione dell'orario di lavoro che possano facilitare lo svolgimento del mandato
sindacale (es. cambio del turno, etc.). Sulla materia si rinvia anche alla nota Aran n.
1702 del 15 febbraio 2002.
Per l'esercizio dell'attività
sindacale ai dipendenti non spettano i trattamenti accessori direttamente legati alla
prestazione del servizio istituzionale (missioni, straordinario, rimborso spese, etcc.).
*****
Il contenuto delle presente nota di
chiarimenti ha precisi riferimenti nei Contratti collettivi nazionali quadro e nei
Contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto e aree dirigenziali che, per
facilitare e rendere più scorrevole la lettura della presente nota, non sono stati citati
nel contenuto della stessa.
Di seguito sono, comunque, elencati i
Contratti collettivi nazionali quadro che costituiscono la fonte della presente nota di
chiarimenti con a fianco indicati gli articoli vigenti:
7 agosto 1998 - CCNQ sulle modalità di
utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali: tutti
gli articoli
7 agosto 1998 - Accordo collettivo
quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche
amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale: tutti gli
articoli
27 gennaio 1999 - CCNQ integrativo e
correttivo del CCNQ del 7 agosto 1998: artt. 2, 5 e 6
9 agosto 2000 - CCNQ per la
ripartizione dei distacchi e dei permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative
nei comparti nel biennio 2000-2001: art. 6
13 febbraio 2001 - Accordo di
interpretazione autentica dell'art. 1, comma 3 - parte seconda - dell'accordo collettivo
quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei
comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento
elettorale stipulato il 7 agosto 1998
27 febbraio 2001 - CCNQ per la
ripartizione dei distacchi e dei permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative
nelle aree dirigenziali nel biennio 2000-2001: tutti gli articoli
21 marzo 2001 - CCNQ per la
ripartizione dei distacchi nell'area della dirigenza scolastica nel biennio 2000-2001: tutti
gli articoli
18 dicembre 2002 - CCNQ per la
ripartizione dei distacchi e dei permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative
nei comparti nel biennio 2002-2003: tutti gli articoli
6 aprile 2004 - Contratto di
interpretazione autentica dell'art. 8 della parte I dell'accordo collettivo nazionale
quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle
pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale
Si rinvia, pertanto, alla lettura dei
suddetti contratti congiuntamente a quella dei CCNL e dei precedenti chiarimenti, espressi
anche su altre materie, tutti pubblicati sul sito internet di questa Agenzia www.aranagenzia.it
nella Sezione "Relazioni Sindacali".
Nella speranza di avere fornito un
contributo, si significa l'importanza della corretta applicazione delle norme
contrattuali.