L'obbligo di attivazione della contrattazione d'istituto discende dal CCNL

Il comportamento del Dirigente Scolasticoche si sottrae all'obbligazione contrattualmente assunta dall'amministrazione di avviare l'anno scolastico e di dare inizio all'attività didattica nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato a criteri di correttezza, trasparenza e di fattiva collaborazione per la pronta definizione delle procedure negoziali a sulle materie che incidono sull'organizzazione del lavoro, del personale e dell'offerta formativa è un comportamento oggettivamente idoneo a ledere le prerogative e le libertà sindacali. Questo è quanto affermato dal Tribunale di Agrigento con la sentenza che pubblichiamo in calce, emessa dal giudice del Lavoro a seguito di un ricorso proposto dalla Cgil Scuola di Agrigento.

Il Sindacato provinciale, infatti, avevaproposto un ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (comportamento antisindacale) avverso il mancato avvio, da parte di un Dirigente Scolastico della provincia delle procedure previste dal CCNL per la contrattazione d'istituto, omettendo di convocare le RSU ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento ha condannato il Dirigente Scolastico per comportamento antisindacale affermando espressamente che nel comparto scuola l'art. 6 del CCNL è inequivoco ove prevede che le attività di contrattazione integrativa al livello di istituto attengono alla determinazione pattizia della disciplina del rapporto di lavoro, tema di indiscussa preminenza nei rapporti fra la parte datoriale e le organizzazioni sindacali, e ciò spiega la necessità che la contrattazione integrativa medesima venga definita in tempo per “l'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico" (art. 6 cit. punto 4), sia sulle materie che incidono sull'assetto organizzativo, sia sulle altre, in relazione alle quali, in ogni caso, le procedure debbono concludersi “nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni".

Roma, 16 apriole 2004


testo della sentenza

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Letti gli atti del procedimento ex art.28 L.300/70 e D.Lgs 165/2001, iscritto al n.38/2004 R.G.C. promosso

da

SEGRETERIA PROVINCIALE CGIL-SCUOLA DI AGRIGENTO, in persona del segretario legale rappresentante prof. ....... (avv.ti ..............e .............................)

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministero pro-tempore, LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, prof...............................;

a scioglimento della riserva

OSSERVA

La Segreteria provinciale della Cgil Scuola di Agrigento con ricorso depositato il 20 febbraio 2004 lamenta che, contravvenendo a precisi obblighi di legge che impongono la convocazione delle RSU e dei rappresentanti delle associazioni sindacali per la contrattazione d'istituto, il Dirigente del Liceo Leonardo non ha provveduto ad attivare alcun procedimento di contrattazione, con la conseguenza che, benchè siano trascorsi cinque mesi dall'inizio dell'anno scolastico e il termine ultimo fissato dall'Ufficio scolastico regionale per definire la contrattazione sia ampiamente scaduto, nessun contratto integrativo risulta stipulato. La mancata contrattazione, prosegue laSegreteria ricorrente, si aggiunge a tutta una serie di comportamenti repressori nei confronti di rappresentanti e delegati o semplici iscritti dell'organizzazione sindacale e chiede, pertanto, al Tribunale di Agrigento in funzione di giudice del lavoro di ordinare al dirigente Scolastico la cessazione del comportamento antisindacale in atto.

Il Ministero dell'Istruzione e il Dirigente Scolastico, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, premessa la difficoltà di esercitare il diritto di difesa nella dichiarata assoluta genericità del ricorso, respingono le censure all'operato del Dirigente d'Istituto, affermando che la contrattazione è stata oggetto di apposita convocazione sindacale in data 11-12 2003 e che i comportamenti additati come repressivi della libertà e attività sindacale dell'organizzazione ricorrente non hanno concretamente posto in essere alcuna violazione dei diritti sindacali della medesima organizzazione. Su tale base, la difesa resistente, eccependo l'assoluta carenza di legittimazione passiva del Ministero, resiste al ricordo chiedendone il rigetto.

Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di genericità del ricorso, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'amministrazione, indica puntualmente le disposizione del ccnl che sarebbero state violate dal Dirigente del Liceo Leonardo (artt.4 e 6 del ccnl del comparto Scuola 2002-2005), le materie (indicate nelle predette disposizioni contrattuali collettive) sulle quali non sarebbe stata avviata la contrattazione integrativa e gli asseriti specifici comportamenti antisindacali che il Dirigente avrebbe posto in essere (censura della bacheca sindacale e lettera di diffida alla RSU Cgil, prof.ssa ....................). In tale ambito, non è giustificata la doglianza di non essere stata messa nelle condizioni di difendersi che l'amministrazione resistente ha ritenuto di anteporre alle difese nondimeno spiegate nella memoria di costituzione, anche sotto il profilo dei tempi impiegati dalla ricorrente per costituire il rapporto processuale, atteso che il ricorso è stato correttamente notificato nel termine assegnato dal Tribunale all'udienza del 9.3.2004.

E' invece fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Istruzione, che, ancorchè titolare del rapporto di lavoro con i dipendenti, portatori dei diritti sindacali che si assumono lesi,non è investito dalla gestione delle relazioni sindacali all'interno dell'istituto, l'organo dello Stato a cio' preposto essendo il Dirigente Scolastico, tenuto all'adempimento degli obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva del comparto.

Nel merito, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per la concessione della tutela d'urgenza richiesta dal sindacato ricorrente.

Quello relativo all'attività, concordata con la controparte datoriale, di produzione di regole giuridiche di disciplina dei rapporti di lavoro, cd, autonomia negoziale collettiva, è uno dei principali profili di rilevanza dei diritti sindacali dei lavoratori, la contrattazione collettiva, nella specie quella integrativa, costituendo una delle manifestazioni tipiche dell'attività sindacale.

Nel comparto scuola, per quel che interessa, occorre oggi fare riferimento all'art.6 del ccnl 24.7.2003, che vede la Cgil Scuola tra le organizzazioni sindacali firmatarie, ove si prevede la contrattazione integrativa con cadenza annuale su ambiti di materie molto rilevanti nella gestione del personale docente e non docente e dell'offerta formativa: - modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa; - criteri riguardanti l'assegnazione del personale docente, educativo ed Ata alle sezioni staccate e ai plessi; - criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali; - attuazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro; - criteri di ripartizione delle risorse economiche d'istituto; criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente e non.

Le attività di contrattazione integrativa a livello d'istituto attengono, come si vede, alla determinazione pattizia della disciplina del rapporto di lavoro, tema di indiscussa preminenza nei rapporti fra la parte datoriale e le organizzazioni sindacali, e cio' spiega la necessità che la contrattazione integrativa medesima venga definita in tempo per <<l'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico>> (art.6 cit., punto 4), sia sulle materie che incidono sull'assetto organizzativo, sia sulle altre, in relazione alle quali, in ogni caso, le procedure debbono concludersi <<nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni>>.

Il comportamento del Dirigente scolastico, delegazione trattante per la parte pubblica, che si sottrae all'obbligazione contrattualmente assunta dall'Amministrazione di avviare l'anno scolastico e di dare inizio all'attività didattica nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato a criteri di correttezza, trasparenza e di fattiva collaborazione per la pronta definizione delle procedure negoziale sulle materie che incidono sull'organizzazione del lavoro, del personale e dell'offerta formativa è un comportamento oggettivamente idoneo a ledere le prerogative e le libertà sindacali; con un comportamento di tal fatta, invero, l'organo statale impedisce al sindacato di esercitare una manifestazione tipica dell'attività demandatagli per la tutela dell'interesse collettivo dei prestatori di lavoro, di cui proprio la contrattazione collettiva riconosce la rilevanza ai fini di un corretto svolgimento delle relazioni di lavoro all'interno della scuola.

Questa è la situazione verificatasi nel Liceo Leonardo di Agrigento, dove alla convocazione sindacale per il giorno 17-12-2003, per discutere sulla contrattazione integrativa d'istituto, ad oggi non ha fatto seguito l'inizio effettivo delle trattative, nonostante le iniziative formalmente assunte dalla Segreteria provinciale della Cgil Scuola, che in diverse occasioni, anche se dovesse averlo fatto impropriamente- non importa-, ha ricordato al Dirigente scolastico che le materie sulla qualiricadevano gli effetti di provvedimenti organizzativi da egli assunti rientravano nella contrattazioned'istituto e che, pertanto, ogni determinazione unilaterale al riguardo avrebbe posto in essere una violazione della clausuola collettiva che in tema di autonomia negoziale regola specificatamente una situazione soggettiva del sindacato in relazione all'esercizio delle sue funzioni (missiva del 17-9-2003 in merito all'assegnazione dei docenti alla sezione staccata, lettera del 21-11-2003 riguardo al comportamento in generale tenuto dal Dirigente in merito alla contrattazione d'istituto, lettera del 19-1-2004 sulle attività relative ai rapporti individuali dei docenti con le famiglie e, in particolare, sulla disponibilità per l'ora settimanale di ricevimento dei genitori).

Nel quadro di un sistema di relazioni sindacali che, senza poter fare affidamento sull'ultrattività di contratti di istituto stipulati in precedenza, non puo' muoversi su un terreno sicuro di regola concordemente stabilite dalle parti contrattuali per l'organizzazione dell'attività scolastica è inevitabile, e il Dirigente scolastico non se ne puo' lamentare, che ogni iniziativa gestionale si trasformi in occasione di scontro con la rappresentanza sindacale. A questo proposito, anche se i fatti esemplificati dal sindacato ricorrente non possono essere stigmatizzati come comportamenti repressivi delle libertà sindacali, non essendo stata acquisita nel processo alcuna precisa conoscenza in merito (per es. circa la rilevanza sindacale dei manifesti di informazione che il Dirigente ha fatto rimuovere dalla bacheca sindacale), è pero' certo che impedire al sindacato di ricondurre la tutela collettiva dei prestatori di lavoro ad un sistema di regole certe e di precisi impegni contrattualmente assunti significa, da parte del Dirigente scolastico, persistere nell'antisindacalità della condotta elusiva dell'obbligo di contrattare imposto dalle disposizioni collettive del comparto; a nulla rilevando, nella obiettiva idoneità della condotta omissiva a ledere le prerogative sindacali, l'assenza di intenzionalità lesiva nella condotta del Dirigente che si è voluta dinostrare, da parte della difesa resistente, richiamando l'attenzione del Tribunale su fatti di piccola criminalità che nel Liceo Leonardo hanno seriamente disturbato il proficuo andamento delle attività scolastiche nell'anno in corso, costringendo il Dirigente ad indirizzare ad altro genere di impegni il suo tempo lavorativo.

Dall'anzidetto discende che con riferimento all'evidenziato comportamento omissivo del Dirigente scolastico sussistono i presupposti per la tutela inibitoria posata a base della domanda.

Le spese di procedimento, liquidate in complessivi € 681,72 (€ 337,70 per onorari, € 284,05 per diritti, oltre forfettario 10% spese generali), seguono la socombenza della parte convenuta.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro,

visto l'art. 28 L. 300/70, in accoglimento del ricorso proposto dalla Segreteria provinciale della Cgil Scuola di Agrigento, ordina al Dirigente del Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento la cessazione del comportamento illegittimo consistente nella violazione della clausula collettiva che impone la contrattazione integrativa d'istituto in tempo per l'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico e, per effetto, ordina al Dirigente di attivarsi per l'immediato avvio delle trattative sindacali e per la pronta definizione della contrattazione integrativa d'istituto.

Condanna l'amministrazione resistente alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate, in favore dell'organizzazione sindacale ricorrente, in complessivi € 681,72.

Si comunichi

Agrigento 26 marzo 2004