Pensioni: l'equità che non c'è  (9 dicembre 2011)

Pensioni: requisiti d'accesso a novembre 2011


Pensioni e manovra economica settembre 2011


Manovra finanziaria 2011, ennesima modifica dei parametri di pensionamento


Pensioni dal 2011

Docenti, ATA e Dirigenti scolastici delle scuole statali
(aggiornamento 16.11.10)
di Carmine Cavaliere

La manovra estiva 2010, l. 122/10, oltre a decretare, per il triennio 2010/2012, il blocco dei contratti nazionali dei pubblici dipendenti e il congelamento della carriere economiche per fasce stipendiali, introduce, così come aveva fatto la manovra estiva 2009, peggiorative modifiche sul sistema previdenziale. Le nuove misure non si applicano a chi matura, entro il 31/12/2010, i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalle norme antecedenti alla l. 122/10.
In materia l’Inpdap, dopo una sintetica nota divulgativa del 3 agosto 2010, ha emanato, in data 8 ottobre 2010, la circolare n. 18. Analogamente ha fatto l’Inps, con la circolare n. 126 del 24 settembre 2010.
Questi gli effetti concreti, sui dipendenti dei comparti organizzati dalla FLC:

Pensione di vecchiaia dal 1° settembre 2011 (art. 12, l. 122/10)

uomini: 65 anni di età + 20 anni di anzianità contributiva;

donne:  61 anni di età + 20 anni di anzianità contributiva.

I requisiti possono essere raggiunti entro il 31 dicembre dell’anno in cui si va in pensione (art. 59 l. 449/97). Per il personale scolastico non valgono le “finestre di uscita” degli altri lavoratori pubblici o privati; si va in pensione obbligatoriamente il 1° settembre, inizio dell’anno scolastico. Proprio per questo, la “finestra mobile” introdotta dalla l. 122/10, che sposta di un anno la liquidazione della pensione rispetto alla data di maturazione dei requisiti, non si applica al personale scolastico (art. 12.1, l. 122/10). Anche l’elevazione a 65 anni di età per le donne del pubblico impiego - per le donne del privato restano i 60 anni - non sarà in vigore per il 2011.

L’1/9/2011 potranno, quindi, andare in pensione di vecchiaia - e percepiranno la pensione dall’1/9/2011- le donne nate entro il 31/12/1950 e gli uomini nati entro il 31/12/1946, con almeno 20 anni di contributi maturati sempre al 31/12/2011. Per raggiungere i 20 anni, i quattro mesi da settembre a dicembre sono considerati utili, per cui al personale scolastico bastano al 31 agosto, 19 anni, 7 mesi e 16 giorni di anzianità contributiva. Le donne che hanno compiuto 61 anni e vogliono rimanere in servizio non debbono presentare alcuna istanza, in quanto l’età di collocamento a riposo d’ufficio resta per tutti fissata a 65 anni. Il diritto a rimanere fino a 67 anni, sancito dall’art. 509 c. 5 del decreto legislativo 297/94, è stato abrogato dall’art. 72, l. 133/08, per cui, chi compie i 65 anni entro il 31 agosto deve fare richiesta di proroga entro i dodici mesi precedenti il compimento dell’età e attendere la risposta. Solo chi era già in servizio nel ruolo o incaricato a tempo indeterminato, può rimanere fino a 70 anni, sempre che non abbia maturato 40 anni di contribuzione. L’anzianità contributiva è comprensiva di ruolo, pre-ruolo, riscatti, ricongiunzioni, contribuzione figurativa, etc. Il calcolo avviene con arrotondamenti al mese. I mesi da settembre a dicembre non valgono ai fini dell'ammontare della pensione, ma solo ai fini del diritto ad accedere alla pensione.
La domanda per la pensione, da inoltrare entro il termine fissato annualmente con decreto del Ministro (in genere il 10 gennaio), da quest’anno si presenta, per docenti e ata, on line, collegandosi al sito www.istruzione.it/web/istruzione/home. 



Pensione di anzianità dal 1° settembre 2011 (art. 1,  l. 247/07)

La pensione di anzianità, la più diffusa anche nel comparto scuola, può essere richiesta da chi non ha l'età per la pensione di vecchiaia, ma ha requisiti anagrafici e contributivi che sommati fra di loro raggiungono quota 96.

Quota 96:  almeno 60 anni di età + 36 almeno di contributi;
                                            oppure
                 almeno 61 anni di età + 35 almeno di contributi.     

Per maturare la quota occorrono almeno 60 anni di età e almeno 35 di contributi. Ad esempio, un docente con 62 anni di età e 34 di contributi, pur raggiungendo quota 96, non matura il diritto a pensione in quanto non in possesso di 35 anni di contribuzione.
Pertanto, l’1/9/2011, il personale della scuola, a prescindere dal sesso, potrà andare in pensione se nato entro il 31/12/51 e se, entro il 31/12/2011, abbia maturato complessivamente almeno 36 anni (35 a 8 m.) di anzianità contributiva. Oppure, nato entro il 31/12/50  con almeno 35 anni  (34 a. e 8 m.) d’anzianità contributiva.
Per raggiungere quota 96 si utilizzano anche i residui di mesi e giorni.
Con 40 anni di contributi si può accedere alla pensione di anzianità a prescindere dall’età.
I quattro mesi da settembre a dicembre sono considerati utili, per cui bastano 39 anni, 7 mesi, 16 giorni. Non esiste più il diritto a rimanere in servizio dopo 40 anni di contributi. La legge 102/09, infatti, consente all’amministrazione pubblica di risolvere unilateralmente, nel triennio 2009/2011, il rapporto di lavoro in presenza di 40 anni di anzianità contributiva a qualsiasi titolo maturata (ruolo, preruolo, riscatto universitario, servizi privati ricongiunti,…).



Pensione di vecchiaia dal 1° settembre 2012 (art. 12, l. 122/10)

Uomini e donne: 65 anni di età + 20 anni di anzianità contributiva.

 

Dal 2012 scatta l’unificazione di età fra uomini e donne del pubblico impiego.

Pertanto, dall’1/9/2012 potrà andare in pensione di vecchiaia il personale nato entro il 31/12/1947 con almeno 20 anni di contributi maturati sempre al 31/12/2012.

La finestra è aperta anche alle donne nate entro il 1950 che avevano già maturato il diritto.

Per raggiungere i 20 anni, i quattro mesi da settembre a dicembre sono considerati utili, per cui bastano al 31 agosto, 19 anni, 7 mesi e 16 giorni di anzianità contributiva.

Per evitare che le dipendenti scolastiche transitassero all’INPS per eludere il vincolo dei 65 anni, è stata abrogata la l. 322/58 che obbligava l’amministrazione statale a costituire gratuitamente una posizione assicurativa Inps in caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione Inpdap. Inoltre, è stato reso oneroso il passaggio a domanda dei contributi Inpdap all’Inps, finora riconosciuto gratuito dall’art. 1 l. 29/79, rendendo di fatto impraticabile la strada della pensione di vecchiaia Inps.



Pensione di anzianità dal 1° settembre 2012 (art. 1,  l. 247/07)

quota 96:  almeno 60 anni di età + 36 almeno di contributi;
                                             oppure
                 almeno 61 anni di età + 35 almeno di contributi. 

L’1/9/2012,  potrà andare in pensione il personale nato entro il 31/12/52 con almeno 36 anni (35 a. e 8 m.) di anzianità contributiva. Oppure, nato entro il 31/12/50 e con almeno 35 anni  (34 a. e 8 m.) d’anzianità contributiva.
Per raggiungere quota 96 si utilizzano anche i residui di mesi e giorni.
Con 40 anni di contributi si può accedere alla pensione di anzianità a prescindere dall’età.
Per raggiungere il requisito, i quattro mesi da settembre a dicembre sono considerati utili, per cui per il personale scolastico bastano 39 anni, 7 mesi, 16 giorni.



Pensione di anzianità dal 1° settembre 2013 (art. 1,  l. 247/07)

Scatta quota 97, che si traduce nell’aumento di un anno di anzianità anagrafica.

quota 97:  almeno 61 anni di età + 36 almeno di contributi;
                                             oppure
                 almeno 62 anni di età + 35 almeno di contributi. 

Quota 97 potrà essere oggetto di modifica sin dal 2013, nel caso determinasse oneri finanziari maggiori di quelli programmati. La “finestra mobile” introdotta dalla l. 122/10, che sposta di un anno la liquidazione della pensione rispetto alla data di maturazione dei requisiti, non si applica al personale scolastico.
Pertanto, l'1/9/2013, potrà andare in pensione di anzianità il personale nato entro il 31/12/52 con almeno 36 anni (35 e 8 m.) di anzianità contributiva. Oppure, nato entro il 31/12/51  e con almeno 35 anni  (34 e 8 m.) d’anzianità contributiva.
Con 40 anni di contributi si può accedere alla pensione di anzianità a prescindere dall’età.
I quattro mesi da settembre a dicembre sono considerati utili, per cui bastano 39 anni, 7 mesi, 16 giorni.



Pensione di vecchiaia dal 1° settembre 2015 (art. 12,  l. 122/10) 

Scatta l’aggiornamento automatico dell’età legato all’aspettativa di vita previsto dall’art. 12 della l. 122/10 ; tale aumento in prima applicazione non potrà superare i tre mesi.

65 anni e 2 mesi di età + 20 anni di anzianità contributiva

I successivi  adeguamenti sono previsti nel 2019, 2022, 2025, 2028 e trienni successivi.
Secondo le attuali previsioni, l’incremento del 2015 dovrebbe attestarsi sui 2 mesi e raggiungere nel 2028 quota 12 mesi. Dunque, dal 2028 occorreranno per la pensione di vecchiaia 66 anni di età e 20 anni di contributi.  
La “finestra mobile” introdotta dalla l. 122/10, che sposta di un anno la liquidazione della pensione rispetto alla data di maturazione dei requisiti, non  si applica al personale scolastico (art. 12 .1).



Pensione di anzianità dal 2015 (art. 12,  l. 122/10)

Scatta, anche per le pensioni d’anzianità, l’aggiornamento automatico dell’età legato all’aspettativa di vita previsto dall’art.12 della l. 122/10; tale aumento in prima applicazione non potrà superare i tre mesi.

Quota 97 e 2 mesi: almeno 61 anni e 2 mesi di età  + 36 almeno di contributi
                                                           oppure  
                              
almeno 62 anni e 2 mesi + 35 almeno di contributi

I successivi  adeguamenti sono previsti nel 2019, 2022, 2025, 2028 e trienni successivi.
Secondo le attuali previsioni, l’incremento del 2015 dovrebbe attestarsi sui 2 mesi e raggiungere nel 2028 quota 12 mesi. Dunque, dal 2028 occorrono per la pensione di anzianità, 62 anni e 2 mesi di età e 20 anni di contributi.   
Con 40 anni di contributi si potrà continuare ad accedere alla pensione di anzianità a prescindere dall’età. L’aggiornamento automatico non  si applica per chi ha maturato 40 anni di anzianità contributiva.



Pensione contributiva donne per opzione (art. 1.9, l. 243/04)

Fino al 2015, le donne in  possesso di almeno 57 anni di età e 35 di contributi possono accedere al pensionamento d’anzianità optando per il calcolo contributivo della pensione. L’importo della pensione mediamente risulta inferiore del 20%  rispetto al calcolo retributivo.



Tabella Riassuntiva

per docenti, ata e dirigenti scolastici delle scuole statali

Decorrenza

Tipo di pensione

Tipo di pensione

Tipo di pensione

 

Vecchiaia

Anzianità

Opzione donne

1/9/2011

65+20 (61+20)  

Quota 96 (60+36) (61+35) o  40  anni 

57+35 

1/9/2012

65+20

Quota 96 (60+36) (61+35) o  40 anni 

57+35

1/9/2013

65+20

Quota 97 (61+36) (62+35) o  40 anni 

57+35

1/9/2014

65+20

Quota 97 (61+36) (61+35) o  40 anni 

57+35

1/9/2015

65 e 2 mesi + 20

Quota 97+ 2 mesi (61 e 2 mesi + 36)  (62 e 2 mesi + 35) o 40 anni 

57 e 2 mesi + 35

1/9/2016

65 e 2 mesi + 20

Quota 97 e 2 mesi (61 e 2 mesi + 36)  (62 e 2 mesi + 35) o 40 anni 

 

1/9/2017

65 e 2 mesi + 20

Quota 97 e 2 mesi (61 e 2 mesi + 36)  (62 e 2 mesi + 35)  o 40 anni 

 

1/9/2018

65 e 2 mesi + 20

Quota 97 e 2 mesi (61 e 2 mesi + 36)  (62 e 2 mesi + 35)  o 40 anni 

 

1/9/2019

65 e 4 mesi + 20

Quota 97 e 4 mesi (61 e 4 mesi + 36)  (62 e 4 mesi + 35)  o 40 anni 

 

1/9/2022

65 e 6 mesi + 20

Quota 97 e 6 mesi (61 e 6 mesi + 36)  (62 e 6 mesi + 35) o 40 anni 

 

1/9/2025

65 e 8 mesi + 20

Quota 97 e 8 mesi (61 e 8 mesi + 36)  (62 e 8 mesi + 35) o 40 anni 

 

1/9/2028

66 anni + 20

Quota 98 (62+36) (63+35) o 40 anni 

 





Pensione di anzianità + Part-Time (art. 1.187, l. 662/96)

Chi ha maturato i requisiti per accedere alla pensione di anzianità e non appartiene a classi di concorso in esubero può richiedere la pensione e rimanere in servizio per un numero di ore non inferiore al 50% dell’orario pieno.
Il contingente di pensionati in part-time non può superare il 25% dell’organico provinciale.
La somma complessiva percepita (metà pensione + metà stipendio) non può eccedere la retribuzione spettante ad orario pieno. Non è consentito rientrare in servizio a tempo pieno. La pensione viene ricalcolata all’atto della pensione definitiva ed erogata assieme al Tfs/Tfr.

Pensione di invalidità  (art. 512, D.lgs 297/94)

La pensione di invalidità (dispensa per infermità) è stata risparmiata dall’ennesino “riordino previdenziale”. Si matura con 15 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica, previa visita medico-collegiale. Il relativo trattamento calcolato sulla propria anzianità contributiva decorre, contrariamente alle pensioni d'anzianità e di vecchiaia che partono sempre dal 1° settembre, da qualunque giorno dell’anno. Ai destinatari di pensione di invalidità è previsto il pagamento dell’indennità sostitutiva di preavviso.



Pensione di inabilità  (art 2.12, l. 335/95)

In caso di infermità che comporti assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa si può richiedere, previo accertamento collegiale, la pensione d'inabilità.
In tale ipotesi, a prescindere dall’età, bastano 5 anni di contribuzione, di cui 3 nell’ultimo quinquennio.
La pensione d’inabilità per chi aveva almeno 18 anni al 31/12/95 viene calcolata aggiungendo all’anzianità maturata gli anni mancanti a 65, età fissata per il collocamento a riposo d'ufficio, fino a totalizzare non più di 40 anni di anzianità contributiva.
Per chi aveva al 31/12/95 meno di 18 anni, la maggiorazione viene calcolata sugli anni mancanti a 60.
Nel Regolamento attuativo della legge, D.M. 187/97,  è allegata la specifica certificazione medica richiesta. Anche ai destinatari di pensione di inabilità è previsto il pagamento dell’indennità sostitutiva di preavviso.



Pensione ai superstiti

Spetta al coniuge e/o figli del dipendente già in pensione (pensione di reversibilità) o morto in attività di servizio con almeno 15 anni di anzianità contributiva o con 5 anni di anzianità contributiva di cui 3 nell’ultimo quinquennio (pensione indiretta). L’importo della pensione in mancanza di figli minori o studenti entro i 26 anni può essere ridotto in base al reddito dei beneficiari.
Come nel caso di vecchiaia, anzianità, invalidità, è prevista l’eventuale integrazione al trattamento minimo Inps per importi mensili inferiori a 461 € nel 2010.



Docenti, ata e dirigenti
Afam (Accademie e Conservatori)

 Valgono le stesse tabelle del personale scolastico. La decorrenza della finestra è il 1° novembre, inizio dell’anno accademico; la cessazione del servizio il 31 ottobre.


                    
Personale dipendente dalle scuole Non Statali,
dal comparto Università, dal Comparto Ricerca, dagli enti di Formazione professionale

Per tutte le forme di pensione si applica la “finestra mobile”, per cui la pensione non scatta al raggiungimento dei requisiti  fissati in tabella, bensì trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti. 
Ad esempio, una dipendente dell’università nata il 22 settembre 1952, con 34 anni di contributi a settembre 2010, raggiunge quota 96 a settembre 2012 e percepirà la pensione dal 1° ottobre 2013, primo giorno del mese successivo al differimento dei 12 mesi ( di fatto 13 mesi dopo il mese di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi)..
Analogamente, un dipendente della formazione professionale che raggiunge 40 anni d’anzianità contributiva a febbraio 2016 percepirà la pensione dal 1° marzo 2017.
Per le dipendenti private (personale femminile delle scuole non statali e della formazione professionale) la pensione di vecchiaia continua a maturare con 60 anni di età + 20 di contributi (i 60 anni di fatto si avvicinano a 61 per via della finestra mobile).
Per evitare che le dipendenti pubbliche transitassero all’INPS per eludere il vincolo dei 65 anni, è stata abrogata la l. 322/58 e reso oneroso il passaggio dei contributi Inpdap all’Inps, finora gratuito in base all'art. 1 della legge 29/79.



La buonuscita dei pubblici dipendenti

Il trattamento di fine servizio (T.F.S.), più comunemente chiamato buonuscita, viene erogato al personale scolastico con contratto a tempo indeterminato stipulato entro il 31/12/2000.
Il trattamento di fine rapporto, T.F.R, viene erogato al personale della scuola con contratto a tempo indeterminato dall’1/1/01 e a tutti i supplenti con contratto a tempo determinato.
Dall’1/1/2011, la l. 122/10 estende il T.F.R. a tutti i dipendenti pubblici, per cui ai pensionati dal 2011 in poi, che fino al 31/12/2010 erano in regime di buonuscita, saranno liquidate due quote:

la quota T.F.S. per l’anzianità maturata al 31/12/2010;
la quota T.F.R, per il servizio dall’1/1/2011 alla data della cessazione.

Inoltre, dal 2011:

se l’importo del T.F.S.  non supera i 90.000 € lordi, sarà liquidato in un’unica soluzione;
se l’importo del T.F.S.  è superiore a 90.000 € lordi, sarà liquidato in due rate annuali, la prima di 90.000 €, la seconda dell’importo residuo;
se l’importo del T.F.S.  è superiore a 150.000 € lordi sarà liquidato in tre rate annuali, la prima di 90.000 €, la seconda di 60.000 €, la terza dell’importo residuo.

Rientrano nella rateizzazione sicuramente tutti i dirigenti scolastici, giacché la loro buonuscita supera abbondantemente i 90.000 € lordi.
Anche alcuni docenti della secondaria, con alta anzianità di carriera e di servizio, superando i 90.000 € lordi, avranno la liquidazione erogata in due rate.
L’Inpdap  in materia di t.fs./t.f.r ha emanato, in data 8 ottobre 2010, la circolare applicativa n. 17.



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