| Pensioni
dal 2011 Docenti, ATA e Dirigenti scolastici delle scuole statali (aggiornamento 16.11.10) di Carmine Cavaliere |
La
manovra estiva 2010, l. 122/10, oltre a decretare, per il triennio
2010/2012, il blocco dei contratti nazionali dei pubblici dipendenti e
il congelamento della carriere economiche per fasce stipendiali,
introduce, così come aveva fatto la manovra estiva 2009, peggiorative
modifiche sul
sistema previdenziale. Le nuove misure non si applicano a chi matura,
entro il 31/12/2010, i requisiti anagrafici e contributivi previsti
dalle norme antecedenti alla l. 122/10.
In materia l’Inpdap, dopo una sintetica nota
divulgativa del 3 agosto 2010, ha emanato, in data 8 ottobre 2010, la circolare
n. 18. Analogamente ha fatto l’Inps, con la circolare n. 126 del 24 settembre
2010.
Questi
gli effetti concreti, sui dipendenti dei comparti organizzati dalla
FLC:
uomini: 65 anni di età + 20 anni di anzianità contributiva;
donne: 61 anni di età + 20 anni di anzianità contributiva.
I requisiti possono essere raggiunti entro il 31 dicembre dell’anno in cui si va in pensione (art. 59 l. 449/97). Per il personale scolastico non valgono le “finestre di uscita” degli altri lavoratori pubblici o privati; si va in pensione obbligatoriamente il 1° settembre, inizio dell’anno scolastico. Proprio per questo, la “finestra mobile” introdotta dalla l. 122/10, che sposta di un anno la liquidazione della pensione rispetto alla data di maturazione dei requisiti, non si applica al personale scolastico (art. 12.1, l. 122/10). Anche l’elevazione a 65 anni di età per le donne del pubblico impiego - per le donne del privato restano i 60 anni - non sarà in vigore per il 2011.
L’1/9/2011
potranno, quindi, andare in pensione di vecchiaia - e percepiranno la
pensione dall’1/9/2011- le donne nate entro il 31/12/1950 e gli uomini
nati entro il 31/12/1946, con almeno 20 anni di contributi maturati
sempre al 31/12/2011. Per raggiungere i 20 anni, i quattro mesi da
settembre a dicembre sono considerati utili, per cui al personale
scolastico bastano al 31 agosto, 19 anni, 7 mesi e 16 giorni
di anzianità contributiva. Le donne che hanno compiuto 61 anni e
vogliono rimanere in servizio non debbono presentare alcuna istanza, in
quanto l’età di collocamento a riposo d’ufficio resta per tutti fissata
a 65 anni. Il diritto a rimanere fino a 67 anni, sancito dall’art. 509
c. 5 del decreto legislativo 297/94, è stato abrogato dall’art. 72, l.
133/08, per cui, chi compie i 65 anni entro il 31 agosto deve fare
richiesta di proroga entro i dodici mesi precedenti il compimento
dell’età e attendere la risposta. Solo chi era già in servizio nel
ruolo o incaricato a tempo indeterminato, può rimanere fino a 70 anni,
sempre che non abbia maturato 40 anni di contribuzione. L’anzianità
contributiva è comprensiva di ruolo, pre-ruolo, riscatti,
ricongiunzioni, contribuzione figurativa, etc. Il calcolo avviene con arrotondamenti al mese.
I mesi da settembre a dicembre non valgono ai fini dell'ammontare della
pensione, ma solo ai fini del diritto ad accedere alla pensione.
La domanda per la pensione, da inoltrare entro il termine fissato
annualmente con decreto del Ministro (in genere il 10 gennaio), da quest’anno
si presenta, per docenti e ata, on line, collegandosi al sito
www.istruzione.it/web/istruzione/home.
La
pensione di anzianità, la più diffusa anche nel comparto scuola, può
essere richiesta da chi non ha l'età per la
pensione di vecchiaia, ma ha requisiti anagrafici e contributivi che
sommati fra di loro raggiungono quota 96.
Quota
96: almeno
60 anni di età + 36 almeno
di contributi;
oppure
almeno 61
anni di età
+ 35 almeno di contributi.
Per
maturare la quota occorrono almeno
60 anni di età e almeno 35 di
contributi. Ad esempio, un docente con 62 anni di età e 34 di
contributi, pur raggiungendo quota 96, non matura il diritto a pensione
in quanto non in possesso di 35 anni di contribuzione.
Pertanto,
l’1/9/2011, il personale della scuola, a prescindere dal sesso, potrà
andare in pensione se nato entro il 31/12/51 e se, entro il 31/12/2011,
abbia maturato complessivamente almeno 36 anni (
Per
raggiungere quota 96 si utilizzano anche i residui di mesi e giorni.
Con
40 anni di contributi si può
accedere alla pensione di anzianità a prescindere dall’età.
I
quattro mesi da settembre a dicembre sono considerati utili, per cui bastano 39 anni, 7 mesi, 16 giorni. Non
esiste più il diritto a rimanere in servizio dopo 40 anni di
contributi. La legge 102/09, infatti, consente all’amministrazione
pubblica di risolvere unilateralmente, nel triennio 2009/2011, il
rapporto di lavoro in presenza di 40 anni di anzianità contributiva a
qualsiasi titolo maturata (ruolo, preruolo, riscatto universitario,
servizi privati ricongiunti,…).
Uomini e donne: 65 anni di età + 20 anni di anzianità contributiva.
Dal 2012 scatta l’unificazione di età fra uomini e donne del pubblico impiego.
Pertanto, dall’1/9/2012 potrà andare in pensione di vecchiaia il personale nato entro il 31/12/1947 con almeno 20 anni di contributi maturati sempre al 31/12/2012.
La finestra è aperta anche alle donne nate entro il 1950 che avevano già maturato il diritto.
Per raggiungere i 20 anni, i quattro mesi da settembre a dicembre sono considerati utili, per cui bastano al 31 agosto, 19 anni, 7 mesi e 16 giorni di anzianità contributiva.
Per evitare che le
dipendenti scolastiche transitassero all’INPS per eludere il vincolo dei 65
anni, è stata abrogata la l. 322/58 che obbligava l’amministrazione statale a
costituire gratuitamente una posizione assicurativa Inps in caso di cessazione
dal servizio senza diritto a pensione Inpdap. Inoltre, è stato reso oneroso il
passaggio a domanda dei contributi Inpdap all’Inps, finora riconosciuto
gratuito dall’art. 1 l. 29/79, rendendo di fatto impraticabile la strada della
pensione di vecchiaia Inps.
quota
96: almeno
60 anni di età + 36
almeno di contributi;
oppure
almeno 61 anni di età
+ 35 almeno di contributi.
Per raggiungere quota 96 si utilizzano anche i residui di mesi e giorni.
Con 40 anni di contributi si può
accedere alla pensione di anzianità a prescindere dall’età.
Per raggiungere il requisito, i quattro mesi da settembre a dicembre
sono considerati utili, per cui per il personale scolastico bastano 39
anni, 7 mesi, 16 giorni.
quota
97: almeno
61 anni di età + 36
almeno di contributi;
oppure
almeno 62 anni di età + 35
almeno di contributi.
Quota
97 potrà essere oggetto di modifica sin dal 2013,
nel caso determinasse oneri finanziari maggiori di quelli programmati. La “finestra
mobile” introdotta dalla l. 122/10, che sposta di un anno la
liquidazione della pensione rispetto alla data di maturazione dei
requisiti, non si applica al
personale scolastico.
Pertanto, l'1/9/2013, potrà andare in pensione di anzianità il
personale nato entro il 31/12/52 con almeno 36 anni
(35 e 8 m.) di anzianità contributiva. Oppure, nato entro il 31/12/51 e con almeno 35
anni (34
e 8 m.) d’anzianità
contributiva.
Con 40 anni di contributi si può
accedere alla pensione di anzianità a prescindere dall’età.
I quattro mesi da settembre a dicembre sono considerati utili, per cui
bastano 39 anni, 7 mesi, 16 giorni.
Scatta l’aggiornamento automatico dell’età legato all’aspettativa di vita previsto dall’art. 12 della l. 122/10 ; tale aumento in prima applicazione non potrà superare i tre mesi.
65
anni e 2 mesi di età + 20
anni di anzianità contributiva
I successivi adeguamenti sono previsti
nel 2019, 2022, 2025, 2028 e trienni successivi.
Secondo le attuali previsioni, l’incremento del 2015 dovrebbe
attestarsi sui 2 mesi e raggiungere nel 2028 quota 12 mesi. Dunque, dal
2028 occorreranno per la pensione di
vecchiaia 66 anni di età e 20 anni di contributi.
La
“finestra mobile” introdotta dalla l. 122/10, che sposta di un anno la
liquidazione della pensione rispetto alla data di maturazione dei
requisiti, non
si applica al personale scolastico (art. 12 .1).
Quota 97 e 2
mesi: almeno 61 anni e 2 mesi di età
+ 36 almeno di contributi
oppure
almeno 62
anni e 2 mesi + 35 almeno di contributi
I successivi adeguamenti sono previsti
nel 2019, 2022, 2025, 2028 e trienni successivi.
Secondo le attuali previsioni, l’incremento del 2015 dovrebbe
attestarsi sui 2 mesi e raggiungere nel 2028 quota 12 mesi. Dunque, dal
2028 occorrono per la pensione di anzianità, 62
anni e 2 mesi di età e 20 anni di contributi.
Con 40 anni di contributi si potrà
continuare ad accedere alla pensione di anzianità a prescindere
dall’età. L’aggiornamento automatico non
si applica
per chi ha maturato 40 anni di anzianità contributiva.
per docenti, ata e dirigenti scolastici delle scuole statali
|
Decorrenza |
Tipo di pensione |
Tipo
di pensione |
Tipo di pensione |
|
|
Vecchiaia |
Anzianità |
Opzione donne |
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1/9/2011 |
65+20
(61+20)
|
Quota 96 (60+36) (61+35) o
40 anni
|
57+35 |
|
1/9/2012 |
65+20
|
Quota 96 (60+36) (61+35) o
40 anni |
57+35 |
|
1/9/2013 |
65+20 |
Quota 97 (61+36) (62+35) o
40 anni |
57+35 |
|
1/9/2014 |
65+20 |
Quota 97 (61+36) (61+35) o
40 anni |
57+35 |
|
1/9/2015 |
65 e 2
mesi + 20 |
Quota 97+ 2 mesi (61 e 2 mesi + 36) (62 e 2 mesi + 35) o 40 anni
|
57 e 2 mesi + 35 |
|
1/9/2016 |
65
e 2 mesi + 20 |
Quota 97 e 2 mesi
(61 e 2 mesi + 36) (62
e 2 mesi + 35) o 40 anni |
|
|
1/9/2017 |
65
e 2 mesi + 20 |
Quota 97 e 2 mesi
(61 e 2 mesi + 36) (62
e 2 mesi + 35) o 40 anni
|
|
|
1/9/2018 |
65
e 2 mesi + 20 |
Quota 97 e 2 mesi
(61 e 2 mesi + 36) (62
e 2 mesi + 35) o 40 anni
|
|
|
1/9/2019 |
65
e 4 mesi + 20 |
Quota 97 e 4
mesi (61 e 4 mesi + 36) (62
e 4 mesi + 35) o 40 anni
|
|
|
1/9/2022 |
65
e 6
mesi + 20 |
Quota 97 e 6
mesi (61 e 6 mesi + 36) (62
e 6 mesi + 35) o 40 anni |
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1/9/2025 |
65 e 8
mesi + 20 |
Quota 97 e 8
mesi (61 e 8 mesi + 36) (62
e 8 mesi + 35) o 40 anni |
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1/9/2028 |
66 anni + 20 |
Quota 98 (62+36) (63+35) o 40
anni |
|
In tale ipotesi, a prescindere dall’età, bastano 5 anni di
contribuzione, di cui 3 nell’ultimo quinquennio.
La pensione d’inabilità per chi aveva almeno 18 anni al 31/12/95 viene
calcolata aggiungendo all’anzianità maturata gli anni mancanti a 65,
età fissata per il collocamento a riposo d'ufficio, fino a totalizzare
non più di 40 anni di anzianità contributiva.
Per chi aveva al 31/12/95 meno di 18 anni, la maggiorazione viene
calcolata sugli anni mancanti a 60.
Nel Regolamento attuativo della legge, D.M. 187/97, è
allegata la specifica certificazione medica richiesta. Anche ai
destinatari di pensione di inabilità è previsto il pagamento
dell’indennità sostitutiva di preavviso.
Come nel caso di vecchiaia, anzianità,
invalidità, è prevista l’eventuale integrazione al trattamento minimo
Inps per importi mensili inferiori a 461 € nel 2010.
Per
tutte le forme di pensione si applica la “finestra mobile”,
per cui la pensione non scatta al raggiungimento dei requisiti fissati in tabella, bensì
trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.
Ad esempio, una dipendente dell’università nata il 22
settembre 1952, con 34 anni di contributi a settembre 2010, raggiunge
quota 96 a settembre 2012 e percepirà la pensione dal 1° ottobre 2013, primo giorno del mese successivo al differimento dei
12 mesi ( di fatto 13 mesi dopo il mese di maturazione dei requisiti anagrafici
e contributivi)..
Analogamente, un dipendente della formazione professionale che raggiunge 40 anni
d’anzianità contributiva a febbraio 2016 percepirà la pensione dal 1°
marzo 2017.
Per le dipendenti private (personale femminile delle scuole non statali
e della formazione professionale) la pensione di vecchiaia continua a
maturare con 60 anni di età + 20 di contributi (i 60 anni di fatto si avvicinano a 61
per via della finestra mobile).
Per evitare che le dipendenti pubbliche transitassero all’INPS per
eludere il vincolo dei 65 anni, è stata abrogata la l. 322/58 e
reso oneroso il passaggio dei contributi Inpdap all’Inps, finora
gratuito in base all'art. 1 della legge 29/79.
Il trattamento di fine servizio (T.F.S.), più comunemente chiamato
buonuscita, viene erogato al personale scolastico con contratto a tempo
indeterminato stipulato entro il 31/12/2000.
Il trattamento di fine rapporto, T.F.R,
viene erogato al personale della scuola con contratto a tempo
indeterminato dall’1/1/01 e a tutti i supplenti con contratto a tempo
determinato.
Dall’1/1/2011, la l. 122/10 estende
il T.F.R. a tutti i dipendenti
pubblici, per cui ai pensionati dal 2011 in poi, che fino al 31/12/2010
erano in regime di buonuscita, saranno liquidate due quote:
la quota T.F.S.
per l’anzianità maturata al 31/12/2010;
la quota T.F.R, per il servizio
dall’1/1/2011 alla data della cessazione.
Inoltre, dal 2011:
se l’importo del T.F.S.
non supera i 90.000
€ lordi, sarà liquidato in un’unica soluzione;
se l’importo del T.F.S. è superiore a 90.000 €
lordi, sarà liquidato in due rate annuali, la prima di 90.000 €, la
seconda dell’importo residuo;
se l’importo del T.F.S. è superiore a 150.000 €
lordi sarà liquidato in tre rate annuali, la prima di 90.000 €, la
seconda di 60.000 €, la terza dell’importo residuo.
Rientrano nella rateizzazione
sicuramente tutti i dirigenti scolastici, giacché la loro buonuscita
supera abbondantemente i 90.000 € lordi.
Anche alcuni docenti della secondaria, con alta anzianità di carriera e
di servizio, superando i 90.000 € lordi, avranno la liquidazione
erogata in due rate.
L’Inpdap in materia di t.fs./t.f.r ha emanato, in data
8 ottobre 2010, la circolare applicativa n. 17.